Ammortamento maggiorato, slittamento delle consegne ma non degli ordini
Il Dl. Rilancio sembra riportare che l’ammortamento maggiorato, previsto dalle disposizioni di cui alla legge 58/2019 che convertì il DL 34/2019, sia stato spostato a investimenti eseguiti entro il 31 dicembre 2020. Le cose non stanno così.
l decreto rilancio, all’articolo 50, contiene una disposizione per certi versi illusoria. Sembra venga infatti stabilito che l’ammortamento maggiorato, previsto dalle disposizioni di cui alla legge 58/2019 che convertì il DL 34/2019, sia stato spostato a investimenti eseguiti entro il 31 dicembre 2020.
Le cose non stanno così, ma per comprenderlo occorre fare un passo indietro. Con il suddetto decreto 34/2019 era stato infatti stabilito che gli investimenti in beni ammortizzabili nuovi (escluso veicoli) eseguiti dal II° trimestre in poi del 2019 (la dichiarazione dei cui redditi andrà presentata prossimamente), e fino al 31/12/2019 stesso, potevano usufruire di una maggiorazione virtuale del costo di acquisto del 30%.
Ciò avrebbe pertanto comportato un maggior valore delle quote di ammortamento e quindi un maggior abbattimento fiscale. La norma coinvolgeva anche investimenti conclusi entro il 30/06/2020, ove però l’ordine fosse stato concluso e accettato entro il 31/12/2019, nonché versato un acconto di almeno il 20% del prezzo.
In altre parole con un ordine concluso il 31/12/19, un acconto del 20% versato entro tale data, e una consegna ed entrata in funzione del bene nel periodo 01/01-30/06/2020, l’ammortamento maggiorato sarebbe stato senz’altro applicabile.
Questo era il testo normativo: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”
L’art. 50 del Dl. Rilancio, ha rimesso mano alla normativa indicata, rimodulando la sola data di consegna del bene e di relativa entrata in funzione. Ora, quindi, la condizione è che il bene deve essere consegnato entro il 31/12/20, e non più entro il 30/06/20.
Nulla è però mutato delle altre condizioni; e pertanto l’ordine ed il pagamento dell’acconto devono comunque essere stati eseguiti entro il 31/12/19.
Ciò che sembrava una riproposizione della agevolazione, riguarda invece sempre la platea dei vecchi destinatari.