Indennità per il lavoro domestico. Tante esclusioni
I lavoratori domestici, dimenticati nei primi due decreti sono stati ricordati nel terzo, il Decreto Rilancio. Ma sono ancora tante le esclusioni.
I grandi dimenticati dei primi due decreti legge, i lavoratori domestici, sono stati invece ricordati nel terzo, il c.d. decreto rilancio.
E particolarmente dall’art. 85, che prevede a determinate condizioni e con numerose esclusioni, un bonus di euro 500,00 per ciascuno dei due mesi di aprile e maggio.
Per individuare i soggetti, ci si riferisce a chi aveva uno o più contratti (ovviamente in caso di più contratti significa con più datori di lavoro) alla data del 23 febbraio 2020, recanti, quel contratto o la somma di quei contratti, almeno un periodo di lavoro superiore alle 10 ore settimanali (quindi al minimo 11).
La legge non dispone alcunchè in relazione alla sospensione del lavoro per Covid-19, e da ciò se ne dovrebbe dedurre che sono ammessi al contributo anche i lavoratori che hanno regolarmente continuato a prestare lavoro.
Vi sono poi condizioni ed incompatibilità, notevoli e complicate. Innanzitutto la disposizione non vale per i lavoratori conviventi con il datore di lavoro.
In secondo luogo sono esclusi i lavoratori già beneficiati dalle disposizioni di cui al DL 18/2020 (il primo della serie), e precisamente dall’art. 27 (i collaboratori), dall’art. 28 (gli iscritti alla gestione AGO artigiani e commercianti), dall’art. 29 (lavoratori del turismo), dall’art. 30 (gli agricoli) e dal 38 (lo spettacolo). Tutti questi soggetti finora elencati avevano beneficiato del bonus di 600 euro.
Esclusi inoltre i beneficiari di cui all’art. 44 dello stesso DL 18/2020, e cioè i lavoratori con bonus di ultima istanza (quelli esclusi da tutto il resto per intenderci).
In relazione alle esclusioni di soggetti indicati nello stesso Decreto Rilancio che istituisce il bonus, abbiamo poi che il bonus stesso non spetta, né a quelli indicati nell’art. 82 (il nuovo reddito di emergenza), né a quelli di cui all’art. 84 (il rinnovo dei 600 euro a quelli che l’avevano già percepiti per marzo, ma questo ci sembrava scontato), né a quelli di cui all’art. 103 (gli stranieri oggetto di emersione con la sanatoria prevista).
Sono infine esclusi i pensionati (tutti meno gli invalidi, ma quale invalido svolge lavoro domestico?), nonché i dipendenti a tempo indeterminato con altri datori di lavoro per lavoro di tipo diverso. Esclusi anche i percettori del reddito di cittadinanza, precedentemente istituito. Per coloro tuttavia, ove il medesimo reddito di cittadinanza sia inferiore a 500 euro è prevista l’integrazione a 500.
Quanto alle modalità di richiesta, la legge parla dell’utilizzo dei Patronati, così come previsti dalla legge. Ad esempio i Patronati INPS. Sembrano quindi esclusi gli intermediari professionisti.
Ciliegina sulla torta delle esclusioni: il click day! Previsto un limite di importo complessivo stanziato, al di là di cui chi tardi arriva non percepisce.