Tribunali: provvedimenti e sospensioni per effetto del COVID 19
Il nuovo calendario dei termini processuali e rinvii delle udienze, alla luce dell’emergenza Covid-19.
Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 il governo è intervenuto con diversi atti, aventi forza di legge, per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e dell’attività connessa onde da un lato assicurare il necessario distanziamento sociale, e dall’altro garantire la prosecuzione delle attività giudiziarie ritenute indispensabili.
Detti provvedimenti hanno di fatto limitato e/o paralizzato l’attività giudiziaria, e in particolare l’accesso a cancellerie e Tribunali prevedendo una sospensione straordinaria di termini processuali e rinvii di udienze.
Il primo atto con forza di legge è il d.l. n. 11 del 2020, in vigore dall’8 marzo, che ha individuato due periodi cui intervenire con norme tese a contenere e ridurre notevolmente l’attività giudiziaria:
una prima fase, dal 9 marzo al 22 marzo 2020, in cui si prevedeva di rinviare d’ufficio, a data successiva al 22 marzo 2020, tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari con sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti. Se il decorso di detto termine aveva inizio durante il periodo di sospensione, veniva differito alla fine del periodo;
una seconda fase, dal 23 marzo 2020 al 31 maggio 2020, durante la quale – al seguito di una articolata procedura – i dirigenti degli uffici giudiziari potevano: adottare misure di limitazione all’accesso agli uffici giudiziari e agli sportelli di cancelleria; prevedere lo svolgimento dei giudizi a porte chiuse; adottare linee guida vincolanti per i magistrati per la fissazione e trattazione delle udienze; prevedere il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, con alcune eccezioni.
Gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 11 del 2020 appena sintetizzato sono stati poi abrogati dall’art. 83, comma 22, d.l. n. 18 del 2020, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (17 marzo 2020; v. art. 127 d.l. n. 18 del 2020): si tratta del c.d. decreto Cura-Italia, il quale nel predetto art. 83 tratteggiava due nuovi periodi temporali precisi:
un primo periodo, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, in cui tutte le attività processuali (fatte salve alcune eccezioni,) e il decorso di quasi tutti i termini processuali, viene sospeso ex lege (v. art. 83, commi 1 e 2);
un secondo periodo, dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020, nel corso del quale i dirigenti degli uffici giudiziari «adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie (…) al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone» (art. 83, comma 6, il successivo comma 7 declina un catalogo delle misure adottabili dai dirigenti degli uffici giudiziari).
Nel periodo tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 detto “Periodo di Sospensione”:
Tutte le udienze fissate in detto Periodo di Sospensione sono rinviate d’ufficio dopo il 15 aprile 2020;
Tutti i termini procedurali (quali ad esempio: termine per la notifica degli atti di citazione, per il deposito di memorie, per la proposizione di appelli, per gli atti dei procedimenti esecutivi) che decorrono durante il Periodo di Sospensione sono sospesi. Ciò significa che:
i termini procedurali che dovevano iniziare a decorrere nel Periodo di Sospensione inizieranno a decorrere alla fine di detto periodo;
i termini procedurali che sono iniziati a decorrere prima del Periodo di Sospensione sono sospesi durante il Periodo di Sospensione e continueranno a decorrere alla fine di detto periodo;
nel caso di termini procedurali da calcolarsi a ritroso rispetto ad un determinato evento (ad. es. il convenuto deve costituirsi in giudizio 20 giorni prima dell’udienza), l’evento (es. l’udienza) è posticipato in modo da garantire il rispetto del termine.
Durante il Periodo di Sospensione sono sospesi anche i termini relativi alle procedure di mediazione e ad altre procedure di ADR.
Il Periodo di Sospensione non si applica ad alcuni specifici procedimenti indicati all’art. 83 comma 3 del Decreto (si tratta di procedimenti che implicano questioni delicate che non possono essere rinviate, ad. es. gravi situazioni che coinvolgono minori). I giudici possono anche decidere caso per caso ed escludere dal rinvio d’ufficio quei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
Inoltre, anche dopo il Periodo di Sospensione, per il periodo tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i Tribunali potranno adottare ulteriori misure per far fronte al rischio di contagio, tra cui:
la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari;
lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto;
il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020.
I vari decreti legge adottati dal Governo, e in particolar modo il D.L. n. 18/2020, hanno disposto la sospensione dei termini processuali abbracciando la quasi totalità dei procedimenti salvo le poche eccezioni riportate al punto 3 dell’art. 83 operando un rinvio generalizzato (al punto 3 dell’art. 83 ultima parte) ai procedimenti “la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.
Con il d.l. n. 23 dell’8 aprile (c.d. “Decreto Liquidità”), è stata poi ulteriormente prorogata la sospensione dei termini e delle udienze a causa dell’emergenza sanitaria per la diffusione da Covid-19, che ha fatto slittare all’11 maggio il termine del rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari. Prorogata fino a quella data anche la sospensione dei termini così come disposta, dall’art. 83 commi 1 e 2, del d.l. del 17 marzo 2020 n. 18, originariamente fissata fino al 15 aprile. Si fa riferimento, quindi, al compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Il nuovo termine è fissato all’11 maggio con la precisazione che il termine iniziale da cui decorrono i termini è quello del 12 maggio 2020.
Tuttavia, successivamente a detta data la ripresa dell’attività processuale, in particolare quella relativa alla trattazione delle udienze, avverrà in modo graduale e contingentato onde evitare assembramenti. A tal fine il Tribunale sta pianificando dei protocolli per gestire la priorità dei giudizi da trattare e quelli da rinviare, o quelli per i quali sarà possibile attuare “la trattazione scritta”; questo periodo di sospensione, unito ad una ripresa contingentata, avrà certamente effetti non positivi nei tempi della giustizia ma sarà necessario per scongiurare e/o limitare un nuovo contagio.