Società Unipersonali. Responsabilità del socio unico
Diritti, doveri, obblighi e adozione della responsabilità limitata anche nei casi di imprenditore individuale che vuole organizzarsi in forma di società di capitali.
Da diversi anni si assiste al proliferare delle società unipersonali, composte cioè da un unico socio. La legge italiana le ammette sin dal 1993, allorquando la Comunità Europea impose agli stati comunitari l’adozione della responsabilità limitata anche nei casi di imprenditore individuale che voleva organizzarsi in forma di società di capitali.
Da allora tante modificazioni alla normativa e tanta giurisprudenza è passata, talchè è possibile oggi tirare le somme di un istituto tanto apprezzato.
Dal punto di vista economico-filosofico è ovvio che la estensione della responsabilità limitata, prima riservata alle sole società di capitali composte da più di una persona, ha risposto ad una esigenza di equità e di raziocinio. Non si capiva infatti per quale motivo il rischio di impresa doveva necessariamente gravare sulle spalle della persona fisica ditta individuale, ed invece poteva essere limitato al capitale conferito nel caso in cui l’attività veniva svolta da più persone. La nuova normativa ha dunque colmato il vulnus, sentito e controproducente per la nascita di tante attività.
La costituzione di una srl unipersonale (o di una SpA, addirittura), non è dissimile dalla costituzione di una srl pluripersonale. Le differenze sono poche. Una di esse riguarda il capitale sociale versato all’atto della costituzione, che mentre per le srl pluripersonali può essere del 25% (i vecchi 3/10) del capitale sociale di costituzione, nelle unipersonali deve essere necessariamente del 100%. E’ evidente quindi che il socio unico si dovrà presentare dal notaio che rogiterà la costituzione, avendo tra le mani un assegno circolare intestato alla società dell’intero capitale sociale; il notaio lo citerà nell’atto costitutivo, e l’amministratore della società (che può essere il socio, ma anche un terzo) lo verserà sul conto corrente della società una volta che sarà aperto un rapporto bancario.
Dal punto di vista degli organi societari e del funzionamento della società, nulla cambia rispetto ad una normale srl. A ben vedere lo statuto deve prevedere il caso in cui la società passerà, in caso di cessione parziale della quota, da unipersonale a pluripersonale; è evidente quindi che le previsioni statutarie debbono essere le medesime di una società che parte già come pluripersonale.
Una particolarità è quella che la unipersonalità deve apparire nella corrispondenza della società; ma questo non deve ingannare. Ed infatti tale statuizione non significa che la denominazione sociale deve contenere la parola “unipersonale”, ma solo che negli atti ufficiali societari la qualità particolare della società deve essere visibile. Dopo lunghe diatribe sul fatto che la mancata indicazione dovesse portare addirittura alla perdita della responsabilità limitata, con estensione della responsabilità al patrimonio personale dell’unico socio, la questione è stata risolta in modo favorevole all’imprenditore; nel senso che è stato stabilito che la sanzione alla mancata indicazione in corrispondenza della qualità di società unipersonale comportasse soltanto conseguenze di natura amministrativa.
La normativa regolamenta per bene l’opponibilità ai terzi di atti e contratti che avvengono tra la società ed il suo socio unico. Essi, per valere nei confronti di terzi, debbono constare da documentazione avente data certa.
Una questione davvero importante riguarda invece la pubblicità della qualità unipersonale da iscrivere presso il registro delle imprese. Qui veramente si rischia un problema molto serio. La normativa prevede infatti che la qualità di socio unico debba essere obbligatoriamente iscritta presso il registro delle imprese, che infatti ha istituito una apposita sezione. A molti sarà capitato di intravedere in un certificato camerale una sezione ove è iscritto il socio unico, separatamente dalla sezione ove compaiono tutti i soci. Ebbene quella è esattamente la sezione ove -obbligatoriamente- deve essere iscritto il socio unico, e qui una eventuale mancanza fa scattare una conseguenza gravissima, addirittura la perdita della limitazione della responsabilità. Con la conseguenza che l’eventuale fallimento della società si estenderà anche al socio, che risponderà anche con il proprio patrimonio.
Il caso non è peraltro difficile da realizzarsi, e può essere frutto di una semplice dimenticanza. Ad esempio può accadere che in una cessione di quote si passi da un caso di società pluripersonale a una società unipersonale, allorquando una sola persona acquisisca l’intero patrimonio. In tale caso debbono essere fatte due iscrizioni separate: la cessione quote modificherà la sezione dei soci; mentre non si dovrà dimenticare di iscrivere l’unico socio nella opportuna sezione.
Un caso analogo avviene allorquando non sia versato l’intero capitale sociale dal socio unico. Anche in tal caso, a dir la verità discutibilmente, viene prevista la responsabilità illimitata del socio. Secondo alcuni autori si tratta di responsabilità inerente e limitata al capitale non versato. Ma non sono mancati i casi in cui, nella ambiguità normativa, sia stata contestata al socio addirittura una responsabilità illimitata, solo per il motivo che lo stesso socio non aveva versato una parte del capitale sociale, magari minimale.
Anche un caso come questo, che a prima vista non può avvenire in quanto nella srl uninominale il capitale va versato per intero sin dalla costituzione, può invece verificarsi quando vi sia una cessione di quote. Più soci cedono ad esempio a un solo socio tutte le quote, nell’istante in cui il capitale non è ancora stato interamente versato, e l’unico socio rimasto non provvede, magari per dimenticanza, a versare il residuo dovuto. Una dimenticanza che può costare cara.
Vi è tutta una manualistica complessa e contraddittoria, infine, per quanto concerne la responsabilità fiscale. In questo quadro si innesta infatti tutta una serie di problematiche che riguardano il c.d. concetto di base societaria ristretta, e di presunzione di distribuzione di utili ai soci in caso di accertamento fiscale. Come al solito quando intervengono i problemi fiscali la situazione si ingarbuglia a ragione di una serie infinita di cavilli e interpretazioni che rendono la norma lacunosa e difficilmente interpretabile.
In questa sede, tornando alle problematiche civili, occorre tuttavia svolgere una ultima annotazione. Che appare paradossale ma non deve essere trascurata.
La responsabilità sarà senz’altro limitata in caso di socio unico, allorquando il capitale sia integralmente versato e il socio medesimo sia iscritto nella speciale sezione sopra vista. Ma addirittura può esistere il caso in cui venga giudicata illimitata la responsabilità di più soci. Si ponga il caso di una società composta da più soci, per lo più familiari (ad esempio padre e figlio). E si ponga il caso in cui venga contestata la fittizietà della intestazione della piccola quota in capo al figlio. Ove detta fittizietà sia accertata, e la società, escludendo il secondo socio sia giudicata unipersonale, scatterebbe la paradossale e incredibile circostanza in cui l’unico socio reale, non potrà invocare la responsabilità limitata in quanto non iscritto nella sezione speciale dei soci unici.
La morale di questa questione è la seguente: è più limitata la responsabilità di un socio unico in una srl unipersonale, che non quella di un socio di società composta da due soci ove si riscontri l’intestazione fiduciaria o comunque la fittizietà di intestazione di uno dei due.