Se il datore di lavoro non paga il dipendente e non consegna le buste paga?
Vademecum pratico per ottenere il pagamento delle retribuzioni e/o del TFR. Accesso al fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro dell’INPS.
Sempre ostico il problema che deve affrontare il lavoratore dipendente per riuscire ad incassare lo stipendio degli ultimi mesi, o se il rapporto è cessato, il TFR, in caso di inadempimento del datore di lavoro.
In primo luogo occorre premettere che la retribuzione deve essere versata al lavoratore alla scadenza prevista nel CCNL applicato ovvero, in mancanza, entro termini previsti nel contratto di lavoro individuale. Contestualmente al pagamento della retribuzione il datore di lavoro è obbligato dalla Legge 5 gennaio 1953 n. 4, a consegnare la relativa busta paga, che consenta al lavoratore di verificare tutte le voci spettanti, le trattenute, le imposte ecc.
Cosa succede però se il datore di lavoro non solo non corrisponde la retribuzione, ma non consegna le buste paga?
Innanzi tutto occorre osservare che il datore di lavoro è obbligato, anche in mancanza di pagamento, a consegnare la relativa busta paga nel medesimo termine della scadenza prevista per il pagamento.
Ebbene, in caso di inadempimento, la legge consente al lavoratore di denunciare la mancata consegna della busta paga all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente (utilizzando apposito modello allegato in fac-simile).
L’Ispettorato del Lavoro solleciterà in tal caso il datore di lavoro alla consegna e in mancanza, invierà i propri Ispettori a richiedere e prelevare i cedolini paga; spesso tale accesso, tra l’altro, comporterà un’ispezione generale della società riguardante gli adempimenti connessi ai rapporti di lavoro. A ciò si aggiunga altresì che al datore di lavoro inadempiente alla consegna verrà comminata una sanzione amministrativa.
Ma perché il datore di lavoro che non paga la retribuzione/TFR è contrario alla consegna delle buste paga?
Ebbene le buste paga, anche se non pagate, ma di provenienza del datore di lavoro, costituiscono idonea documentazione per il lavoratore al fine di ottenere dal Tribunale del Lavoro il decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme ivi indicate. Decreto ingiuntivo che, nella maggior parte dei casi, verrà concesso con formula di provvisoria esecutività (che consente al lavoratore di eseguire con immediatezza le procedure esecutive contro il debitore inadempiente).
Viceversa in mancanza di buste paga di provenienza della società, il lavoratore, per il pagamento della mensilità maturate e non percepite o per il TFR, dovrà elaborare, anche a mezzo di consulenti del lavoro, autonomi prospetti di busta paga. Tutto questo, oltre al relativo aggravio di spese, comporta la possibilità che il Giudice non conceda la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (in tale caso per l’esecutorietà si dovrà attendere la mancata opposizione del datore di lavoro nel termine previsto di 40 giorni, o in caso di opposizione, attendere la prima udienza per reiterare la richiesta di provvisoria esecutorietà in corso di causa). Chiaramente se le buste paga sono di provenienza del datore di lavoro, sarà molto più difficile che lo stesso si opponga o si possa opporre con successo al decreto emesso.
Cosa accade poi una volta che è stato emesso il decreto ingiuntivo per stipendi o TFR non pagati ?
Il datore di lavoro ha (tanto nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia provvisoriamente esecutivo, tanto nel caso in cui non lo sia) la possibilità di difendersi depositando (entro 40 giorni dalla notifica del decreto) Ricorso in Opposizione al decreto ingiuntivo: instaurando così un giudizio di merito che, in caso di soccombenza del datore, comporterà la conferma in via definitiva del decreto ingiuntivo emesso, e la condanna del datore di lavoro agli ulteriori interessi maturati e alle spese di giudizio sostenute dal lavoratore.
Qualora invece il datore di lavoro non si opponga, nei tempi e modi sopra indicati, il decreto diverrà definitivamente un titolo esecutivo.
Pertanto
sia con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
sia con il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a seguito di sentenza o ordinanza del giudice dell’opposizione;
sia con decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione del datore di lavoro;
il lavoratore potrà intraprendere l’azione esecutiva e quindi notificare il precetto e successivamente il pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi).
Ma cosa succede se tutti i tentativi di ottenere l’esecuzione del pagamento delle somme dovute al lavoratore non sortiscono esito positivo ?
A questo punto, eseguite le procedure esecutive infruttuose, al lavoratore non resterà che depositare, qualsiasi sia l’ammontare del proprio credito, istanza di fallimento al fine di ottenere la possibilità di attingere al FONDO DI GARANZIA DELL’INPS.
Nel caso in cui il credito del lavoratore non dovesse essere superiore a € 30.000,00 (e non vi fossero altri creditori ad aggiungersi alla procedura o l’impresa non superasse i limiti di fallibilità di cui all’art 1, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 c.d. LF), l’impresa non sarà soggetta a fallimento ma, anche con la pronuncia di non fallibilità, il lavoratore potrà ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità non ottenute e del TFR dal FONDO DI GARANZIA INPS.
La richiesta al FONDO DI GARANZIA si effettua tramite deposito di documentazione on line sul sito INPS (a mezzo di PIN personale del lavoratore rilasciato dall’Istituto) che dovrà comprendere:
– decreto ingiuntivo con formula esecutiva
– precetto notificato
– pignoramento notificato e verbale negativo dell’ufficiale giudiziario che ha effettuato l’accesso
– istanza di fallimento
– sentenza dichiarativa di fallimento o pronuncia di non fallibilità.
E’ possibile che l’INPS richieda poi nel corso dell’istruttoria gli originali dei documenti riportati nell’Istanza che dovranno quindi, a pena di rigetto della domanda, essere materialmente consegnati agli uffici richiedenti.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro venisse dichiarato fallito, la domanda al FONDO DI GARANZIA INPS potrà essere inoltrata solo dopo l’ammissione del credito del lavoratore nello stato passivo della procedura.