Le nuove scadenze IRAP formulate nel DL Rilancio
L’Art. 27 del DL Rilancio fissa i nuovi termini per adempiere alle scadenze legate all’IRAP. Molte perplessità e poca chiarezza.
Cerchiamo di mettere ordine nella equivoca formulazione dell’Art. 27 del (presunto perché non ancora ufficiale) decreto rilancio, che sancisce modifiche alla disciplina IRAP in vista della prossima scadenza di giugno 2020.
Anche su questa norma vi è incertezza, posto che neppure su un concetto tanto semplice l’estensore è riuscito a chiarire la reale portata dell’agevolazione.
L’IRAP, alla stregua delle imposte dirette, viene versata ordinariamente in tre distinte quote. Nel mese di giugno di ogni anno viene versato il saldo di cui all’imposta dovuta per l’anno precedente, e contestualmente viene versato il primo acconto relativo all’imposta che sarà dovuta per l’anno in corso. Nel mese di novembre di ogni anno, poi, viene versato il secondo acconto per l’anno in corso.
Così definite le quote da versare a giugno 2020 avrebbero quindi riguardato il saldo 2019 e il primo acconto 2020.
Ciò detto, l’Art. 27 stabilisce non dovuto il saldo nè il primo acconto che sarebbero da versare nel prossimo mese di giugno.
La norma, senza una opportuna spiegazione, non ha alcun significato, ed inoltre la portata dell’agevolazione è ben ridotta.
Per imprese che hanno prodotto infatti redditi più o meno stabili nel 2018 e nel 2019, l’abolizione del saldo 2019 non ha alcun pregio. La norma infatti definisce dovuti gli acconti che avrebbero dovuto essere pagati nel 2019 a valere sull’imposta 2019. A questo punto quindi, se i redditi 2019 si attestano a valori simili a quelli del 2018, si ha la conseguenza che l’abolizione del saldo 2019 non fa risparmiare alcunché all’azienda, posto che gli acconti pagati (o che comunque restano dovuti) per il 2019, coprono in modo esaustivo l’imposta del medesimo anno. Ricordiamo infatti che gli acconti dovuti, sono pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
vCiò chiarito, la norma riferita al saldo ha una qualche valenza esclusivamente se il reddito 2019 è superiore a quello 2018, e quindi gli acconti pagati nel 2019 (commisurati al 2018) non coprono l’intera imposta dovuta. In tal caso l’abolizione del saldo fa effettivamente risparmiare qualcosa all’impresa.
Un ragionamento simile deve farsi per l’abolizione del primo acconto 2020. Così detta, la norma non fa risparmiare alcunché. L’abolizione dell’acconto, infatti, non produce altro che un aumento del saldo dovuto a giugno 2021. Quello che non si paga prima, a parità di imposta, si paga dopo. Chi si è dilettato nell’interpretazione della norma, quindi, si è preoccupato di comprendere se il governo avesse per caso voluto non solo procrastinare un pagamento dovuto, portandone la scadenza da giugno 2020 a giugno 2021, ma forse ha voluto praticare un vero e proprio sconto sull’imposta dovuta per il 2020.
L’interpretazione, sul dato testuale e sulla relazione illustrativa, scarna, non conduce ad alcun risultato, ed anzi depone più per uno spostamento che per uno sconto.
Ciò nonostante, da fonti provenienti dagli Ordini dei Commercialisti, si fa sapere che rappresentanti ministeriali avrebbero chiarito, verbalmente, che il governo voleva concedere un vero e proprio sconto sull’IRAP, e quindi il versamento mancato dell’acconto 2020, deve intendersi come versamento non più dovuto neppure successivamente.
Purtroppo non possiamo confermare la favorevole interpretazione, se non dopo aver atteso e consultato prese di posizione ufficiali in sede di conversione.
Stupisce solo tanta superficialità e sciatteria nella scrittura di norme fiscali, che dovrebbero risultare limpide da concedere chiarezza alle imprese sui propri obblighi e sui propri budget fiscali.