La rivalutazione delle partecipazioni di quote societarie
Con la Lg. n. 160/2019 si riapre il termine della possibilità di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni di quote societarie.
Con la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) è stato per l’ennesima volta riaperto un termine che periodicamente rinasce dal lontano anno 2002, quello della possibilità di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni di quote societarie.
La disposizione (che si accompagna di solito alla analoga rivalutazione dei terreni) presenta aspetti interessanti in generale ma addirittura importantissimi ove si sia in prossimità di una cessione di quote che dovesse fruttare al venditore una importante plusvalenza.
Ricordiamo infatti che la cessione di quote societaria, ove eseguita a prezzo superiore al prezzo storico di acquisto delle medesime quote (o al valore nominale in caso di costituzione da parte dell’odierno venditore) realizza una plusvalenza pari alla differenza, che ai fini fiscali deve scontare una imposizione piuttosto salata. L’aliquota sostitutiva attuale è infatti del 26%.
Stiamo parlando ovviamente delle quote detenute al di fuori dell’attività di impresa; rimangono pertanto escluse quote di società detenute da altre società, oppure da persone fisiche ma nell’ambito dell’impresa individuale. Il caso tipico quindi è quello della persona fisica che detiene quote, sia in società di persone che di capitali. Ove tali partecipazioni siano possedute alla data del 01/01/2020, esse sono rivalutabili entro il 30/06/2020.
Il meccanismo è semplice: il valore del patrimonio della società viene valutato mediante una perizia di stima svolta da tecnico abilitato; a detta perizia viene conferita la data certa e la necessaria solennità mediante il giuramento, che viene svolto presso notaio, oppure presso la Cancelleria del Tribunale. In tale perizia quindi le quote detenute dal soggetto proprietario vengono rivalutate a un valore pari alla proporzione del valore della società determinato dalla perizia. E’ evidente che la rivalutazione ha effetto per le sole quote del soggetto che la opera, e non a favore degli eventuali altri soci della medesima società. Dopo la rivalutazione, al fine di dare valenza fiscale alla operazione, occorre eseguire il versamento della imposta sostitutiva che sarà pari all’11% del valore rivalutato (non quindi della differenza tra valore rivalutato e prezzo storico).
Se pertanto, ad esempio, una quota di srl con capitale di euro 10.000,00, costituita dal socio stesso che detiene oggi il 50% del patrimonio, ed ha quindi un valore storico nominale di euro 5.000,00, viene rivalutata a un valore di euro 50.000,00, la rivalutazione avrà un costo fiscale pari all’11% di euro 50.000,00, e cioè euro 5.500,00. L’imposta sostitutiva così determinata si pagherà entro il 30/06/2020 oppure in tre rate annuali di eguale importo, con prima rata il 30/06/2020, e leggera maggiorazione del 3% annuale per le rate successive. Dopo il giuramento della perizia (ed in teoria anche prima, quindi, del pagamento delle imposte sostitutive), il soggetto rivalutante avrà riconosciuto un valore fiscale delle quote descritte nell’esempio pari a euro 50.000,00, con il grande vantaggio di poterle cedere, fino a tale valore, senza versare imposte sulla plusvalenza, già coperta dalla imposta di rivalutazione.
Se egli pertanto, per avventura, opererà quella cessione a euro 60.000,00, la sua plusvalenza sarà limitata a 10.000,00 euro, pari alla differenza tra prezzo di cessione (60.000,00) e valore fiscale riconosciuto (euro 50.000,00). Il vantaggio fiscale è netto. Senza rivalutazione, infatti, il soggetto avrebbe dovuto versare una imposta sostitutiva pari al 26% della differenza tra 60.000,00 e 5.000,00 (valore nominale) e cioè pari a euro 14.300,00. Con la rivalutazione, il medesimo soggetto, oltre ai costi professionali di rivalutazione, dovrà invece versare un importo di imposta da rivalutazione pari a euro 5.500,00 (come visto sopra), a cui si sommerà l’imposta sostitutiva ordinaria solo sulla differenza tra 60.000,00 (prezzo di cessione) e 50.000,00 (valore fiscale riconosciuto), pari quindi a euro 2.600,00. Per un totale di imposta pari a 8.100,00, e una differenza di imposta risparmiata pari a euro 14.300,00-8.100,00 = euro 6.200,00.
Vi è da ricordare tuttavia che solo il versamento dell’imposta da rivalutazione (o della prima rata di essa) conferisce validità alla rivalutazione. Il mancato eventuale pagamento delle rate successive non sottrae validità alla rivalutazione, salva la possibilità dell’Agenzia delle Entrate di iscrivere a ruolo le rate non versate. E’ per tale preciso motivo che si consiglia il versamento della prima rata di imposta sostitutiva prima della cessione di quote su cui far valere il nuovo valore di rivalutazione.
Va ricordato che l’imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione con altre imposte, e che, infine, la medesima partecipazione può anche essere oggetto di successive rivalutazioni, in cui in ognuna di esse viene sottratta l’imposta di rivalutazione versata nelle precedenti.
Va infine osservato che l’appetito di imposizione dell’Erario, diminuisce sempre più negli anni la convenienza alla rivalutazione. Si pensi che l’operazione costava nel 2002 appena il 4% (e perfino il 2% ove si trattasse di partecipazioni non qualificate).
La svolta in termini di costo si ebbe nel 2015 con il raddoppio dell’aliquota, poi pervenuta fino all’11% nel 2019. Dal 2020 le partecipazioni qualificate e non, viaggiano con la medesima aliquota. Come del resto è stata parificata al 26% l’aliquota di imposta sostitutiva ordinaria per tutti, che ha sostituito il sistema mediante cui, in passato, le plusvalenze realizzate in certe situazioni dovevano scontare l’imposta ordinaria, sommandosi agli altri redditi del contribuente.