Il Trust in Italia: Pianificazione Patrimoniale e Quadro Fiscale 2026
Riconoscimento giuridico, sette casi pratici, confronto con gli strumenti tradizionali e fiscalità aggiornata alla Riforma 2024
Riconoscimento giuridico, sette casi pratici, confronto con gli strumenti tradizionali e fiscalità aggiornata alla Riforma 2024
Scritto da Telematica e Servizi
Tempo di lettura stimato 14 minuti
Contattaci per valutare insieme le tue esigenze: un professionista dedicato ti guiderà nella scelta della struttura più adatta al tuo caso specifico.
Con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985 (L. 364/1989, in vigore dal 1° gennaio 1992), l’Italia ha aperto la strada al riconoscimento dei trust costituiti secondo una legge straniera.
La Corte di Cassazione ha progressivamente confermato l’ammissibilità del cosiddetto trust interno — quello in cui tutti gli elementi si trovano in Italia — a condizione che sia adottata una legge regolatrice straniera (Jersey, Inghilterra, San Marino, Liechtenstein). Il risultato è uno strumento che unisce la flessibilità del diritto anglosassone alla concretezza delle esigenze patrimoniali italiane.
Sul fronte fiscale, dopo anni di incertezza interpretativa, il quadro si è progressivamente consolidato grazie a interventi decisivi dell’Agenzia delle Entrate e del legislatore. Oggi il trust dispone di un regime tributario chiaro, che ne rende l’utilizzo pianificabile con ragionevole certezza.
Il conferimento di beni in trust è fiscalmente neutro. L’imposta sulle donazioni non è dovuta al momento dell’apporto al trustee, ma solo quando i beni vengono effettivamente trasferiti ai beneficiari.
Per la prima volta i trust entrano espressamente nel Testo Unico sulle successioni e donazioni, sancendo per legge il principio della tassazione all’uscita (art. 4-bis TUS).
Definita la distinzione tra trust opaco (IRES autonomo al 24%) e trust trasparente (redditi imputati per trasparenza ai beneficiari).
Confermata l’esenzione dall’imposta sulle donazioni per il trasferimento di aziende e partecipazioni di controllo a discendenti, anche tramite trust.
I beni conferiti in trust formano un patrimonio separato, distinto da quello del disponente e del trustee. I creditori di entrambi non possono aggredirli.
L’atto istitutivo può essere modellato su ogni esigenza: distribuzione dei beni, condizioni, tempistiche, poteri del trustee e del guardiano.
Il trustee agisce nell’interesse dei beneficiari con responsabilità fiduciaria piena. Può essere affiancato da un protector (guardiano) con poteri di vigilanza.
Il trust può operare per decenni, adattarsi ai cambiamenti familiari e pianificare su orizzonti che nessun altro strumento consente.
Di seguito sono descritte sette situazioni tipiche in cui il trust offre soluzioni che gli strumenti tradizionali del diritto italiano non sono in grado di replicare.
Famiglia plurale — il trust è lo strumento ideale quando i beneficiari appartengono a nuclei familiari distinti: permette regole differenziate aggiornabili nel tempo, senza obbligare i figli a condividere la gestione dei beni.
Tempistica di costituzione — la protezione opera solo se il trust è costituito prima che i rischi si trasformino in crediti esigibili. Debiti già maturati rendono il conferimento vulnerabile all’azione revocatoria.
Il fondo patrimoniale e la società fiduciaria italiana hanno perso negli anni buona parte della loro attrattiva pratica. Il primo è stato progressivamente eroso da una giurisprudenza che ha allargato il concetto di «bisogni della famiglia» fino a consentire ai creditori fiscali di aggredire i beni. La seconda non offre vera segregazione patrimoniale né tutela i beni immobili. Il trust colma questi vuoti in modo strutturale, ponendosi anche come strumento più duttile e adattabile alle specifiche esigenze.
| Fondo patrimoniale | Società fiduciaria italiana | Trust |
|---|---|---|
| Aggredibile per debiti tributari legati all’attività lavorativa (Cass. S.U. 2009 e seguenti) | Segregazione patrimoniale assente: i beni restano nel patrimonio della fiduciaria | Segregazione patrimoniale piena e assoluta, riconosciuta dalla Convenzione dell’Aja |
| Revocabile dai creditori con soglia soggettiva abbassata dalla giurisprudenza recente | Oggetto limitato a beni mobili e partecipazioni: gli immobili restano esclusi | Applicabile a qualunque tipo di bene: immobili, partecipazioni, crediti, liquidità, opere d’arte |
| Riservato ai soli coniugi: inapplicabile a conviventi e strutture familiari non tradizionali | Trasparenza fiscale totale: il fisco considera sempre il fiduciante come titolare effettivo | Utilizzabile da chiunque: coppie coniugate, conviventi, imprenditori soli, famiglie allargate |
| Nessuna flessibilità gestoria: i coniugi devono deliberare congiuntamente | Revocabile in qualunque momento: nessun effetto di stabilizzazione o lock-in | Pianificazione su orizzonti multigenerazionali, con flessibilità di adattamento nel tempo |
| Non utilizzabile per la pianificazione successoria o il passaggio d’impresa | Nessuna responsabilità fiduciaria del gestore paragonabile a quella del trustee | Gestione professionale del trustee con responsabilità fiduciaria e controllo del protector; i beni escono dall’asse ereditario, tassazione agevolata per imprese |
La fiscalità del trust in Italia è oggi disciplinata dalla Circolare ADE n. 34/E del 20 ottobre 2022 e dal D.Lgs. 139/2024 (Riforma fiscale), che ha per la prima volta inserito i trust nel Testo Unico sulle successioni e donazioni.
Il quadro è chiaro su un punto fondamentale: la costituzione del trust e il conferimento dei beni sono atti fiscalmente neutri. L’imposta proporzionale entra in gioco solo al momento del trasferimento effettivo ai beneficiari — salvo che il disponente scelga di anticiparla già all’atto di conferimento.
Regime ordinario — Tassazione all’uscita. Sancito espressamente dall’art. 4-bis TUS (D.Lgs. 139/2024). L’imposta proporzionale è dovuta quando i beni vengono effettivamente e definitivamente trasferiti dal trustee ai beneficiari. Aliquota e franchigia si determinano in base al rapporto di parentela al momento del trasferimento finale. Atto istitutivo e atto di dotazione scontano solo imposte in misura fissa.
Regime opzionale — Tassazione anticipata all’entrata. Il disponente può versare anticipatamente l’imposta già al momento del conferimento. I beneficiari non sconteranno poi alcuna ulteriore imposta: il trasferimento finale avviene in esenzione. Vantaggioso quando le aliquote odierne sono più favorevoli di quelle prevedibili in futuro. L’imposta versata è detraibile in caso di successivo cambio di regime o categoria dei beneficiari (art. 4-bis c. 3 TUS).
La neutralità fiscale della fase costitutiva è il principio cardine: né l’atto istitutivo né il successivo conferimento dei beni generano base imponibile ai fini delle imposte proporzionali. In questa fase si applicano esclusivamente imposte in misura fissa.
| Beneficiari | Aliquota | Franchigia |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta | 4% | € 1.000.000 per beneficiario |
| Fratelli e sorelle | 6% | € 100.000 per beneficiario |
| Altri parenti fino al 4° grado | 6% | Nessuna franchigia |
| Tutti gli altri soggetti | 8% | Nessuna franchigia |
| Imprese familiari — art. 3 c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 | Esente | Controllo mantenuto ≥ 5 anni dalla data di attribuzione ai beneficiari |
Trust opaco — soggetto IRES autonomo. Quando i beneficiari non sono individuati o non vantano un diritto certo e immediato alla distribuzione dei redditi, il trust è tassato come soggetto autonomo con aliquota IRES del 24% sui redditi prodotti. Le successive attribuzioni non scontano ulteriore tassazione.
Trust trasparente — imputazione per trasparenza. Quando i beneficiari sono individuati e titolari di un diritto certo alla percezione dei redditi, questi vengono imputati direttamente a ciascun beneficiario pro quota, indipendentemente dalla distribuzione effettiva.
Avvertenza — I contenuti di questa pagina hanno carattere puramente informativo, non costituiscono consulenza legale o fiscale e non hanno caratteristiche scientifiche. La strutturazione di un trust richiede un’analisi individuale approfondita: prima di procedere è indispensabile rivolgersi a un professionista specializzato. Le indicazioni fiscali riflettono l’orientamento vigente e sono soggette a variazioni normative e di prassi interpretativa.
La strutturazione di un trust richiede il coordinamento di competenze distinte: giuridiche, fiscali, fiduciarie e notarili. Telematics Custodia Capital Trust S.r.l. è la società specializzata che coordina e presidia l’intero processo, garantendo al cliente un interlocutore unico dalla fase di progettazione fino alla gestione corrente del trust.
L’Avv. Bernardo Botti (con gli altri professionisti dello studio legale e commerciale, per ogni argomento specifico) assiste il cliente nella valutazione strategica dello strumento, nella scelta della legge regolatrice più adatta e nell’identificazione della struttura ottimale tra le diverse tipologie di trust disponibili.
L’Avv. Botti definisce con il cliente l’architettura del trust: individuazione dei beni da conferire, designazione dei beneficiari, definizione dei poteri del trustee e del guardiano, clausole di protezione, meccanismi di distribuzione e condizioni temporali.
L’Avv. Botti redige l’atto istitutivo del trust, documento fondamentale che disciplina la vita dell’istituto: finalità, beni conferiti, beneficiari, poteri e obblighi del trustee, ruolo del guardiano, durata, eventi di estinzione e modalità di devoluzione finale.
L’Avv. Botti assiste il cliente e coordina le attività notarili connesse alla costituzione e ai successivi atti di conferimento, garantendo la corretta trascrizione degli atti immobiliari, le volture catastali e gli adempimenti pubblicitari necessari all’opponibilità del vincolo ai terzi.
La consulenza fiscale e commerciale dedicata è affidata ai Dottori Commercialisti dello studio, che seguono gli adempimenti tributari del trust, la scelta del regime impositivo, la gestione del monitoraggio fiscale e la rendicontazione periodica ai beneficiari.
L’attività di trustee e di guardiano è attribuita a Telematics Custodia Capital Trust S.r.l., che assume la titolarità formale dei beni conferiti, ne gestisce il patrimonio nell’interesse dei beneficiari con piena responsabilità fiduciaria e vigila sul rispetto delle disposizioni dell’atto istitutivo. La società nomina a sua volta procuratori generali e speciali per le attività di trustee e guardiano.
Un trust mal strutturato — con un atto istitutivo generico, una legge regolatrice inadeguata o un trustee privo di indipendenza reale — rischia di essere qualificato dai giudici italiani come trust sham (simulato) o di essere dichiarato inefficace, con conseguenze patrimoniali e fiscali gravemente pregiudizievoli per il disponente e per i beneficiari. La scelta di affidarsi a professionisti specializzati non è una formalità: è la condizione che determina l’efficacia reale dello strumento.
Contattaci per valutare insieme le tue esigenze: un professionista dedicato ti guiderà nella scelta della struttura più adatta al tuo caso specifico.