Il riordino delle scadenze nella Giustizia Tributaria
Alla luce dell’emergenza Covid19 e dei tempi di lockdown imposti, come districarsi nel ri-calcolo delle tempistiche dei vari ricorsi tributari pendenti.
Con il decreto legge 23/2020, è stata disposta la sospensione dei termini processuali che, oltre a riguardare le norme processuali del diritto civile e del diritto penale, ha influenza ovviamente anche sulla materia non certo di minore importanza del contenzioso tributario.
La sospensione, che nel precedente decreto era stata fissata dal 9 marzo al 15 aprile 2020, è stata ora prorogata all’11 maggio 2020, e quindi in totale 23 giorni di marzo, 30 di aprile e 11 di maggio = 64 giorni, conteggiando ovviamente anche il “dies a quo” 9 marzo.
Le conseguenze di tale complessiva sospensione sono le seguenti.
L’istanza di adesione di cui all’accertamento con adesione, nonché il ricorso tributario nel caso in cui il contribuente non si avvalga dell’accertamento con adesione, che sarebbero scaduti all’interno del periodo 9 marzo-11 maggio, avranno una scadenza mobile calcolata tenendo conto dei classici 60 giorni ma escludendo dal computo il periodo di sospensione.
E quindi, in altre parole, sottraendo a 60 giorni il periodo trascorso prima del 9 marzo, e conteggiando quel numero di giorni mancanti ripartendo dal 12 maggio; un accertamento la cui notifica risalga al 20 febbraio, ad esempio, ha consumato alla data dell’8 marzo compreso, un periodo di 17 giorni (ricordiamo che il 2020 è anno bisestile), e quindi occorrerà aggiungere 43 giorni (60 meno 17) a decorrere dal 12 maggio compreso.
Per gli atti invece la cui decorrenza del computo dei termini ricada all’interno del periodo di sospensione (ad esempio un atto notificato il 30 marzo), è evidente che avranno una scadenza fissa, per tutti uguale, semplicemente iniziando a decorrere i termini a partire dal 12 maggio.
Analogo ragionamento occorre eseguire per una scadenza “a rimbalzo”; ove il contribuente abbia infatti scelto di non impugnare subito l’atto di accertamento, ma di precedere l’impugnazione con una istanza di accertamento con adesione, la sospensione di cui al d.l. 23/2020 si somma alla sospensione disposta dallo speciale procedimento.
Con la conseguenza che, ad esempio, per un atto notificato il 24 dicembre 2019, per il quale è stata disposta istanza di accertamento con adesione, ottenendo sospensione automatica di 90 giorni, i termini complessivi per l’impugnazione di fronte alle Commissioni Tributarie Provinciali saranno, a partire appunto dal 24 dicembre 2019, di 60 giorni (termine ordinario) + 90 giorni (termine per accertamento con adesione) + 64 giorni (termine per Codiv19), uguale 214 giorni.
Stessa situazione avviene, ovviamente, con la scadenza dei pagamenti relativi all’atto di accertamento.
Ricordiamo tuttavia che mentre i pagamenti da adesione debbono essere eseguiti dopo appunto l’atto di adesione, l’eventuale sistemazione delle sole sanzioni ridotte, con impugnazione del merito, non può più essere eseguito allorquando si sia scelta la strada dell’accertamento con adesione e si siano superati i primi 60 giorni dopo l’accertamento. E ciò nonostante la lettera della legge lo permetta senza dubbio (la scadenza, secondo la legge, è la medesima del ricorso tributario, e quindi in quel caso di 60+90 giorni); senonchè una sconcertante sentenza della Corte di Cassazione, interpretando in modo chiaramente errato, ha escluso il versamento delle sole sanzioni (ridotte) nel periodo post 60 giorni e prima dell’eventuale ricorso.
Per completezza si precisa che come sono prorogati i termini per le impugnazioni, in egual misura lo sono quelli per le costituzioni in giudizio, le impugnazioni di II Grado e di Cassazione, i depositi documentali e di memorie. Per questi ultimi, peraltro, vigendo termini a ritroso rispetto alla data di udienza, occorrerà avere riguardo nella fissazione delle udienze di lasciare un congruo termine dopo l’11 maggio per il relativo rispetto. E’ questo il senso della contorta indicazione contenuta nella legge in tema di scadenze conteggiate a ritroso. Si ritiene peraltro una accortezza quasi inutile, posto che la ri-calendarizzazione di tutto l’apparato processuale tributario sarà un problema notevole con un enorme sovraccarico e ritardi negli uffici preposti, non indifferente.
Grave conseguenza per quei casi in cui, essendo importante una udienza cautelare di sospensione dell’esecuzione, l’utente dovesse incappare ad esempio in ritardi nella fissazione di udienza. Restando pertanto esposto al pericolo di esecuzione forzata che può determinare gravi danni ad aziende in corso di funzionamento.