Il pignoramento della pensione…le cose da sapere.
Legislazione e applicazione dei criteri normativi previsti per il pignoramento della pensione. Limiti e calcoli.
Complesso e problematico, per ogni legale che incontri sulla propria strada l’argomento, è la comprensione delle norme che riguardano la pignorabilità di una pensione.
La situazione cambia a seconda dell’importo, del creditore, di cosa viene pignorato, del tipo di pensione eccetera. In questa disamina cerchiamo di mettere ordine sulla complicata materia.
Innanzitutto vi è da dire che sono del tutto impignorabili, per nessun motivo, le pensioni sociali, le pensioni di invalidità al 100%, e le indennità di accompagnamento.
Se la pensione non rientra in tali categorie, invece, vi è un calcolo di pignorabilità che dipende da numerosi fattori.
Occorre distinguere se si tratta di pignoramento presso l’ente pensionistico (es. INPS) o sul conto corrente ove confluiscono gli accrediti della pensione.
Nel primo caso la parte di pensione pignorabile è pari a un quinto della differenza tra la pensione netta percepita e un importo (detto importo minimo vitale) calcolato aggiungendo al valore dell’assegno sociale (oggi euro 460,00) il 50% del medesimo assegno. Pertanto ove la pensione da pignorare sia pari, ad esempio, a € 1.000,00, la parte pignorabile sarà pari a 1.000 – 690 (ossia 460 + 50% di 460) = 310 X 1/5 = 62,00 euro.
Nel caso in cui il creditore procedente sia l’Agenzia delle Entrate, si applicano invece i seguenti parametri di pignorabilità: 1/10 se la somma pignorata è fino a euro 2.500,00; 1/7 se è da 2.501,00 a 5.000,00; 1/5 se superiore a euro 5.000,00.
Ove invece il pignoramento sia eseguito sul conto corrente ove viene accreditata la pensione, la parte pignorabile del saldo al momento del pignoramento, sarà pari al totale meno 3 volte il minimo vitale, e quindi saldo del conto –1.389 (ossia 3 x 460). Se sul conto stazionavano ad esempio euro 5.000,00 all’epoca del pignoramento, sarà pignorabile la somma di euro 3.620,00. La situazione cambia per gli importi che confluiscono nei periodi successivi, ove varrà invece il calcolo sopra descritto nel caso di pignoramento presso l’ente.
Occorre poi chiarire i limiti di pignorabilità nel caso in cui vi sia più di un creditore procedente. In tal caso, infatti, occorre fare una distinzione a seconda della categoria di pignorante.
Le categorie sono 3, e precisamente debiti per assegni alimentari, debiti per imposte o comunque verso l’erario, tutti gli altri debiti.
La norma stabilisce che non può coesistere più di un creditore della stessa categoria. Ad esempio se il pignoramento proviene da due fornitori, ed il primo dei due assorbirà col suo pignoramento l’intera parte pignorabile secondo le regole sopra descritte, il secondo creditore pignorante potrà procedere solo dopo la soddisfazione del primo.
Ove invece concorrano creditori appartenenti a più categorie, essi possono coesistere tra loro, e quindi sono ammessi anche 3 creditori contemporaneamente, uno per categoria, ed ognuno con il proprio limite calcolato come sopra descritto. Vi è tuttavia un limite generale al pignoramento della pensione, che è pari alla metà del sussidio.
Ove pertanto vi sia il caso di un creditore che voglia procedere per importi più elevati rispetto alle regole previste, il debitore potrà procedere alla opposizione all’esecuzione, riallineando la parte pignorata al massimo disponibile.