Finanziamenti alle imprese. Un percorso a ostacoli
In questa I parte analizziamo le procedure tortuose e complesse per accedere al finanziamento garantito dallo Stato ma che non garantisce né velocità né certezza di esecuzione. Come sempre vince la burocrazia
Premessa
Come notorio e naturale, la grave crisi economico-finanziaria che sarà diretta conseguenza delle obbligate sospensioni delle attività produttive, rischia di determinare la cessazione definitiva delle aziende meno attrezzate a resistere alla tempesta.
Non si tratta purtroppo solo di assistere alla probabile chiusura di tante attività che, pur nelle loro difficoltà quotidiane, sono state fonte di sostentamento di tanti piccoli imprenditori, ma anche al ridimensionamento di tante aziende, di maggiori dimensioni, che avevano come interlocutore principale proprio quelle microattività ormai perdute. Con enormi perdite in termini di possibilità di lavoro.
La mancanza di ricavi per il congruo periodo della chiusura obbligata, unitamente alla plausibile farragginosità della ripresa a pieno regime di qualunque attività, nonché ai costi dei vincoli che verranno introdotti per far fronte agli strascichi della emergenza sanitaria, rischiano di essere il colpo di grazia della già asfittica economia del pre-Covid19.
Con numerose misure, più o meno efficaci e, per quanto ci interessa, più o meno complesse, il governo ha tentato e tenterà ancora di porre rimedio alla gravità degli eventi.
Vogliamo trattare in questa sede della possibilità di accedere al finanziamento di euro 25.000,00, introdotto con il cosiddetto decreto liquidità, articolo 13 primo comma lettera m, con garanzia pubblica al 100%, e delle sue implicazioni pratiche.
Si tratta innanzitutto, è bene dirlo, di un finanziamento; nulla di regalato, quindi, e nulla di guadagnato per le imprese che ne beneficeranno. E’ previsto un preciso rimborso, in 72 rate massimo, ed un periodo di preammortamento di 24 mesi al massimo. Ricordiamo cosa significa preammortamento: periodo in cui non si dà luogo al rimborso del capitale ma solo degli interessi.
Costi
Gli interessi, appunto, nessuno ne ha ancora chiarito la reale portata ed incidenza. Il finanziamento non è gratuito, anzi la legge, pur parlando di una remunerazione in grado di coprire le sole spese di istruttoria e poco più, detta un meccanismo di calcolo del massimo applicabile parecchio complesso, che potrebbe portare anche a risultati poco lusinghieri a sfavore degli imprenditori richiedenti. Fortunatamente le banche stanno iniziando a fare chiarezza su questo punto. Le loro richieste sembrano attestarsi attorno ad un interesse dell’1,3-1,4%. È evidente quindi che, valendo anche in questo campo le normali leggi di mercato di domanda e offerta, sarà difficile che vi siano banche che si discosteranno in modo significativo da quel parametro.
Proviamo quindi ad inserire tali dati in un qualunque software di matematica finanziaria, in grado di svolgere i relativi calcoli, e ci accorgiamo che un finanziamento di 25.000,00 euro con un tasso di interesse 1,4%, 6 anni di durata, 2 anni di preammortamento, avrà le seguenti risultanze: rata mensile del periodo di preammortamento euro 29,17; rata mensile del periodo di ammortamento euro 535,86. Totale di capitale+interessi restituiti a fine periodo euro 26.421,11 con un interesse totale versato, quindi, pari a 1.421,11 euro (pari al 5,4% rispetto al montante e pari al 5,7% rispetto al capitale iniziale).
E’ ovvio il ragionamento primario. La faccenda avrebbe dovuto essere risolta con finanziamenti a fondo perduto, e non a rimborso. E’ evidente che le imprese sono danneggiate in modo definitivo del mancato volume d’affari del periodo di chiusura e del ridotto volume d’affari del periodo post chiusura. E quindi è altrettanto evidente trattarsi non di una soluzione ma di un palliativo, capace di spalmare le conseguenze negative in un periodo più lungo, conseguenze che però resteranno tutte gravanti sull’impresa.
Si tratta tuttavia di condizioni di applicazione, a ben vedere, non particolarmente penalizzanti dal punto di vista del costo finanziario dell’operazione.
Procedura
Dove si annidano invece lacci e lacciuoli, guai e affanni? Come di consueto nelle procedure e nelle relative interpretazioni.
Intanto vi è da dire che il governo non ha, colpevolmente, indicato quali siano i documenti che l’istituto finanziatore deve e può richiedere all’impresa richiedente. Da qui se ne sono già viste, in pochi giorni di applicazione del provvedimento, di tutti i colori.
Le banche insufficientemente preparate all’evento, specialmente nel personale impiegatizio deputato alla raccolta delle domande, stanno reagendo in ordine sparso, fornendo le risposte più disparate, alcune delle quali paradossali.
Innanzitutto il famigerato modulo 4bis, obbligatorio, è stato da alcuni istituti raccolto così com’è compilato e sottoscritto. Altri istituti stanno invece pretendendo che il modulo sia inserito nel corpo di una modulistica più consistente, composta da un frontespizio che in fondo riporta le stesse richieste dello stesso modulo, ma evidenzia talune eventualità, come quella in cui il provvedimento normativo non sia convertito in legge. Si tratta di una ipotesi scolastica, a ben vedere, ma gli uffici legali di molte banche hanno voluto prevederne le conseguenze.
Altri istituti si stanno sbizzarrendo, invece, nella richiesta di documentazione aggiuntiva. Su tale situazione vi sono da fare alcune considerazioni. Si sta operando, a ben vedere, in una situazione di urgenza. La liquidità manca, le aziende sono a terra. L’INPS e le Regioni fanno sapere di essere in alto mare con le autorizzazioni delle Casse Integrazioni, sia ordinarie sia in deroga. Le banche ricevono indicazioni di istruire con grande rapidità le domande perché il governo conosce perfettamente l’urgenza di rendere disponibili i fondi. Ma non c’è nulla da fare, ancora una volta la burocrazia si materializza e prende sostanza, sotto forma di una richiesta documentale inutile e intralciante.
Il sistema dovrebbe essere chiaro: le informazioni inserite dall’imprenditore sul modulo possono essere, a posteriori, verificate in tutti i modi dall’istituto bancario e ovviamente dall’ente di garanzia. Quale sarebbe il senso, allora, di far allegare alla domanda il bilancio 2018 e la relativa dichiarazione dei redditi (il cui importo dei ricavi viene inserito nel modulo)? Quale il motivo di far inserire il bilancio provvisorio del 2019? E i modelli Uniemens (alcuni istituti li hanno richiesti)? E un improbabile modulo di richiesta affidamento, del tutto privo di qualunque connessione al provvedimento, con caselle che nulla hanno a che vedere con il caso, richiesto da uno degli istituti maggiori nel paese?
Si tratta, a ben vedere di richieste vessatorie, atte solo ed esclusivamente a far perdere tempo e creare problemi all’utenza, ove invece lo spirito del provvedimento sarebbe tutt’altro. Intervenga in fretta su questo il Governo, a tutela delle imprese e dei loro consulenti, ancora una volta arbitrariamente vessati da richieste fuori luogo. Su tutti gli Istituti sembrano ad esempio distinguersi per burocrazia Unicredit e BPM.
Risposte ad alcuni dubbi
Di difficile risposta la domanda se sia possibile eseguire la richiesta ad un Istituto di cui non si è correntista. In teoria nulla lo vieta, anzi autorevoli commentatori lo ammettono. Ma allo stato si assiste al rifiuto immotivato di molte banche.
Non vi sono, al momento, previsioni certe sui tempi di erogazione del finanziamento. Il modulo e relativi allegati, una volta transitati all’istituto bancario, finiscono all’ente di garanzia statale. Anche qui previsione di lungaggini non indifferenti, poiché pur essendo chiara la lettera del provvedimento che gli istituti possono non attendere il consenso dell’Ente, c’è da giurare che invece l’attesa di questo consenso sarà il pretesto per ritardare colpevolmente le erogazioni.
Veniamo ora ad uno dei punti più controversi. Quando un argomento alimenta dubbi, è certo che la normativa di riferimento è stata scritta male, e siamo esattamente in queste condizioni per la scelta dell’anno da prendere a base per la valutazione dei ricavi di cui calcolare il 25% quale limite al finanziamento. La norma stabilisce che si utilizzi l’ultimo bilancio depositato, o l’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda della garanzia. Ci troviamo ora ad aprile 2020, e pertanto a tale data nessun bilancio relativo all’anno 2019 è depositato. Secondo la lettera della legge dovrebbe essere possibile, oggi, approvare e depositare un bilancio avente ricavi di euro 100.000,00, e presentare il giorno dopo la domanda di garanzia, utilizzando tale bilancio, in luogo di quello pre-depositato dell’anno 2018, che magari reca ricavi per euro 50.000,00. La soluzione sembra questa, ma è incoerente con l’ulteriore possibilità che hanno le aziende che sono sorte nel 2019 di auto-certificare i ricavi del 2019. Per quale motivo queste ultime aziende possono autocertificare il loro volume di affari 2019, e quelle precedentemente costituite dovrebbero invece depositare il bilancio 2019 senza poterlo autocertificare? Un vero mistero. Che diventa ancora più fitto sapendo che alcune banche, per società preesistenti al 01/01/2019, non stanno accettando i ricavi 2019 ma si vogliono basare su quelli 2018, pur in presenza di un bilancio 2019 in fretta depositato.
Ulteriori domande riguardano il coordinamento tra le varie forme di finanziamento: quello di cui stiamo trattando e quello, superiore, che potrà riguardare importi più elevati in base a fatturati più ingenti, e con garanzia pubblica inferiore al 100%. Ci si chiede a tutt’oggi: la fruizione del finanziamento di euro 25.000,00 con garanzia 100%, esclude o no gli altri tipi di finanziamento? Alcune banche rispondono, in modo incredibile, affermativamente. Ma la soluzione è del tutto illogica. E’ evidente che un’azienda può aver bisogno subito di euro 25.000,00, in quanto vi è una procedura più spedita per acquisirli, e in seguito di un importo più consistente. Non vediamo quale sia il problema sollevato da alcuni istituti. Come non si capisce il senso della risposta fornita da altri, secondo cui il finanziamento eventualmente richiesto alla Regione in base ai bandi emessi da quest’ultima, possa avere qualunque influenza sul regime di finanziamento con garanzia pubblica.
Un enorme problema è poi rappresentato da fatti escludenti numerose imprese dai benefici del provvedimento che pian piano si stanno facendo strada. Uno di questi è, ovviamente, lo stato di pre-sofferenza dell’impresa, con segnalazione alla centrale dei rischi. E’ evidentemente un problema, e lo è tanto più perché sappiamo bene la labilità di questo istituto, quante iscrizioni errate o non dovute vi siano, quali difficoltà vi siano alle cancellazioni di iscrizioni sbagliate e/o scadute. E un ulteriore ostacolo è il dubbio se tali iscrizioni, per essere ostative, debbano appartenere al soggetto giuridico richiedente, o è sufficiente che appartengano al suo rappresentante persona fisica, o addirittura ai soci della società. Molti autori propendono per la prima soluzione, ovviamente più includente. Sarebbe paradossale il contrario.
Fatto sta che il provvedimento lascia troppe facoltà agli Istituti bancari; rivolge troppi “possono” e pochi “devono” ai Direttori e agli uffici deliberanti. Assoggettando la riuscita dell’operazione e il futuro delle piccole imprese al potere discrezionale degli uffici deliberanti.
Ancora una volta.