DL Rilancio, il credito d’imposta per la sanificazione dei posti di lavoro esteso anche alle imprese
Incluse anche le imprese nella versione definitiva del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra gli aventi diritto al credito d’imposta per le spese in materia di sanificazione dei posti di lavoro.
Vale la pena tornare un attimo sulle norme già illustrate in un precedente articolo, in virtù di una sostanziale modifica nel nuovo decreto ufficiale rispetto alle bozze circolate precedentemente. La differenza sta nell’inclusione, che sembra ovvia e dovuta, delle imprese nel novero dei soggetti beneficiati; ovvia e dovuta, eppure per dimenticanza o altri motivi, l’estensore non aveva compreso incredibilmente le imprese nei destinatari.
Riepiloghiamo dunque i concetti essenziali.
Dopo il Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità siamo finalmente giunti al “Decreto rilancio”, provvedimento quest’ultimo che con strumenti alquanto ponderosi – o presunti tali – ci accompagnerà nella ripresa con un obiettivo preciso, ovvero riprendere in sicurezza muniti di dispositivi di protezione e sanificando periodicamente i luoghi di lavoro.
Già i primi decreti avevano fornito strumenti per rendere meno gravosi detti costi alle aziende iniziando dal Cura Italia che introdusse un bonus del 50%, riconosciuto nella forma di credito d’imposta per poi passare al Decreto Liquidità che ha successivamente esteso il bonus anche alla spesa sostenuta per l’acquisto di gel disinfettanti e mascherine.
Il Decreto Rilancio, anche in considerazione dell’importanza che assumerà la sanificazione nella ripresa a pieno regime delle attività economiche, cambia le regole per il bonus sanificazione.
Ma vediamo nel particolare cosa prevedono le disposizioni del rilancio:
L’art. 120 del D.L. 34/2020 rubricato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro” al 1 comma prevede testualmente che: “Al fine di incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa (categoria non presente nella stesura della bozza e inserita solo successivamente) arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati compresi gli Enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID_19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti”
Come traspare dal tenore testuale della norma l’obiettivo è quello di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare processi produttivi e ambienti di lavoro, in favore di soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema ecc.) associazioni, fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo Settore.
Gli interventi indicati nel Decreto Rilancio, che saranno oggetto di detto credito d’imposta, sono quelli necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro che dovranno essere adeguati alle nuove normative, con modifiche anche strutturali, quali ad esempio:
quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
quelli per l’acquisto di arredi di sicurezza,
gli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa,
quelli per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il comma 2 del precitato art. 120 precisa, inoltre, che il credito d’imposta per l’adeguamento ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese – nel limite dei costi sostenuti – è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta. Rispetto al decreto Cura Italia viene infatti eliminato il rimando al decreto attuativo MEF e MISE per l’avvio della misura, passaggio che aveva bloccato l’avvio della misura. Sarà dunque l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di approvazione del nuovo decreto, a fissare le regole di utilizzo del credito riconosciuto.
Con l’art. 125 del D.L. 34/2020 rubricato: “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” viene altresì regolamentato il credito d’imposta, nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino ad un importo massimo di 60.000 euro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione in favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Qui mancavano colpevolmente, e sono state inserite, le imprese.
Tra le spese ammissibili al credito d’imposta in questione, rientrano quelle per:
la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
l’acquisto e l’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
A questo punto appare spontaneo chiedersi come poter utilizzare il credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI.
Ebbene, questo credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello del riconoscimento dello stesso, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Anche in questo caso si fa rinvio – al 4° comma del precitato articolo 125 – ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione DL Rilancio, con l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 200 milioni di euro.