Crediti di imposta in materia di sanificazione dei posti di lavoro previsti nel DL Rilancio
Misure a sostegno per la sanificazione dei luoghi di lavoro. Ma non per tutti. A sorpresa escluse le imprese.
Con il decreto rilancio viene riscritto il capitolo riguardante le agevolazioni fiscali previste per le operazioni di sanificazioni e tutto ciò che riguarda l’acquisto di materiale o l’effettuazione di investimenti atti alla prevenzione del contagio.
È necessario quindi un coordinamento, posto che quanto era stato deciso con i decreti precedenti è stato esplicitamente abrogato.
Allo stato attuale sono due le agevolazioni previste. Una è completamente ex novo, e riguarda le spese e gli investimenti che si sono resi e si renderanno necessari al fine di rispettare le prescrizioni sanitarie. Si parla esplicitamente di spese inerenti locali aperti al pubblico, che possono aver bisogno di lavori particolari, adeguamenti, rifacimenti, ristrutturazioni, realizzazione di ambienti nuovi o divisione di quelli esistenti. I destinatari della norma sono imprese, lavoratori autonomi, terzo settore, mentre occorre a nostro avviso chiarire in modo preciso la tipologia dei locali ammessi alla agevolazione. Sorge il dubbio ad esempio per gli studi professionali, anche se si ritiene che la comprensione nel novero dei soggetti agevolati dei lavoratori autonomi farebbe propendere per una risposta positiva. Occorrerà tuttavia attendere le necessarie circolari illustrative a fugare i relativi dubbi.
L’agevolazione consiste in un credito di imposta del 60% sulle spese sostenute entro il 2020, che può essere utilizzato in 10 anni o ceduto a terzi o agli istituti finanziari per essere monetizzato subito, per un massimo di spesa pari a 80.000 euro per soggetto.
L’altra agevolazione, che è la riscrittura delle norme prima previste nei decreti Cura Italia e Liquidità, è quella che riguarda la vera e propria sanificazione degli ambienti, nonché l’acquisto di materiale come mascherine, guanti, termometri o dispositivi di protezione quali schermi in plexiglass e altri analoghi presidi.
In questo caso dal novero dei soggetti agevolati sono state escluse, a gran sorpresa, le imprese. Restano invece i lavoratori autonomi e gli enti di altra natura. Si potrebbe, speriamo, trattare di un refuso, e per tale motivo si attende la conferma nei testi definitivi e nelle circolari illustrative. Anche se l’esclusione è ripetuta in due diversi paragrafi, quello del testo legale, e nella nota illustrativa allegata.
Si ritiene davvero necessario provvedere a un chiarimento e a una correzione in sede di conversione in legge del decreto, diversamente sarebbe difficilmente spiegabile l’esclusione del mondo dell’impresa da tale agevolazione. Anche qui il credito è ora del 60% (nei due decreti precedenti, ora aboliti, era del 50%), per un importo massimo riconosciuto di 60.000 euro per soggetto. Può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi oppure in compensazione negli F24, anche senza il rispetto dei limiti di compensazione previsti.
Viene tuttavia previsto uno stanziamento totale di 200 milioni euro (in luogo dei precedenti 50 milioni), che non si capisce come possa essere rispettato con lo strumento del credito di imposta.
Anche per questo aspetto dovremo attendere chiarimenti.
Una annotazione finale riguarda il fatto che sia i testi normativi, che le relazioni allegate, che i commentatori, parlano in questi casi impropriamente di agevolazioni. Nella realtà si tratta di tutt’altro, solo di un parziale ristoro di spese imposte dalla legge e che obbligatoriamente gli operatori economici debbono sostenere.