Contributi a fondo perduto. Benefici, contraddizioni ed esclusioni
L’articolo del Decreto Rilancio riguardante i tanto attesi Contributi a Fondo Perduto presenta moltissime ombre, falle e contraddizioni. Ci si aspettava di più e meglio.
Dopo innumerevoli sollecitazioni il Governo ha infine emanato l’atteso provvedimento sui contributi a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi.
L’art. 28 del decreto rilancio ne illustra termini e modalità, dando per la verità l’impressione che la montagna abbia partorito il classico topolino.
I beneficiari sono imprese e lavoratori autonomi (nonché i titolari di reddito agrario) che risultino in attività alla data del 31/03/2020 e che non abbiano superato nell’esercizio 2019 ricavi o compensi di 5.000.000 di euro. Il primo requisito richiesto è che confrontando il totale dei ricavi e compensi del mese di aprile 2020, esso risulti inferiore di almeno 1/3 rispetto al medesimo valore di aprile 2019.
Una volta appurato tale requisito (che tuttavia non serve per imprese nate dopo il 1/1/2019), si passa a calcolare la misura del contributo, che sarà pari al 20% della differenza tra aprile 2019 e aprile 2020. Una azienda ad esempio che nel 2019 ha avuto ricavi uniformi di 360.000 euro, pari quindi a 30.000 euro/mese, mentre ad aprile 2020 ha fatturato solo 10.000 euro, avrebbe diritto a un contributo pari al 20% di (30mila-10mila). Beneficerebbe quindi di un contributo pari a 4.000 euro.
Francamente non sembra un gran risultato, posto che quell’azienda oltre ad aver perso 20.000 euro di fatturato ad aprile 2020, molto probabilmente avrà perso altrettanto a marzo e a maggio. Applicando quindi un semplice calcolo matematico, alla fine il suo rimborso potrebbe sfiorare appena il 6% della perdita rispetto al di questi 3 mesi.
Il contributo si abbassa, peraltro, laddove l’impresa abbia avuto fatturati oltre i 400.000 euro senza arrivare ad 1 milione. In tal caso il contributo è del 15%, mentre scende al 10% se il fatturato supera 1.000.000 di euro. Per quanto riguarda la procedura di ottenimento essa è ancora molto fumosa. Si sa solo che viene delegata l’Agenzia delle Entrate, il cui Direttore preparerà la piattaforma applicativa sul sito dell’Ente. A tutt’oggi non è disponibile neppure la data di inizio della presentazione delle domande, che dovranno tuttavia essere inoltrate entro 60 gg. dal via che sarà dato dall’Agenzia delle Entrate.
Il contributo ha peraltro un minimale, pari a 1.000 euro o 2.000, rispettivamente per le persone fisiche e gli altri soggetti, nonché risulta esente da qualunque imposizione.
Speriamo solo non siano influenti, a compensazione, eventuali debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Le note dolenti riguardano purtroppo le incredibili esclusioni dal già limitato contributo. Sono esclusi secondo la legge, in modo davvero inopportuno, coloro che hanno percepito (anzi, che hanno diritto a percepire, a prescindere dall’effettivo incasso!) i famigerati 600 euro di bonus.
Con l’apparente incredibile risultato che chi ha avuto perdite consistenti non potrà beneficiare di un contributo magari ben superiore a 600 euro, per aver chiesto, senza sapere nulla del danno che stava facendo, il bonus da 600 euro. Vi è poi ampia discrezionalità sulle responsabilità in caso di ottenimento di contributo in base a dati errati; il rimborso dovrà avvenire con interessi e sanzioni. E sarà addirittura il firmatario persona fisica del modulo a essere responsabile laddove l’azienda dopo la percezione dovesse cessare e il firmatario non conservasse i documenti giustificativi da mostrare in caso di controllo.
Il taglio alla burocrazia può attendere..