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BONUS BOLLETTE – SCHEMA RIASSUNTIVO

BONUS BOLLETTE – SCHEMA RIASSUNTIVO

BONUS BOLLETTE

Oggetto

Agevolazione bollette acqua, energia, gas

Scadenza

Anno per anno

Importo

Tariffe agevolate

Condizioni

Reddito familiare Isee fino a euro 8,265,00, oppure fino a euro 20.000,00 per famiglie di oltre 4 figli

Modalità

Nessuna domanda, bonus automatico con agevolazione in bolletta

BONUS BOLLETTE

Oggetto

Agevolazione bollette acqua, energia, gas

Scadenza

Anno per anno

Importo

Tariffe agevolate

Condizioni

Reddito familiare Isee fino a euro 8,265,00, oppure fino a euro 20.000,00 per famiglie di oltre 4 figli

Modalità

Nessuna domanda, bonus automatico con agevolazione in bolletta

Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale, lo sconto nella bolletta di luce, gas e acqua, previsto per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico e per i nuclei familiari numerosi, diventerà automatico. È questa la principale novità.

Il cambio di passo, introdotto con l’ultimo decreto fiscale, consentirà l’applicazione automatica del bonus sociale ai potenziali beneficiari (circa 2,6 milioni di famiglie in condizioni di disagio economico) che non dovranno presentare la domanda per l’agevolazione parametrata alla numerosità della famiglia anagrafica e di importo variabile a seconda della tipologia. Per permettere l’assegnazione del bonus, bisognerà verificare come accade oggi, la condizione di vulnerabilità economica del nucleo familiare misurata tramite l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) che deve rientrare entro un certo livello (8.265 euro per tutti i tre bonus o 20mila euro per le famiglie con oltre 4 figli a carico). In alternativa, il potenziale beneficiario deve risultare titolare di reddito o pensione di cittadinanza o, con riferimento al bonus elettrico, di carta acquisti.

L’obiettivo, dunque, è superare con l’automatismo il gap tra potenziali beneficiari e i percettori effettivi. Il nuovo sistema di riconoscimento automatico, che scatterà come detto dal 1° gennaio 2021, si baserà sullo scambio di informazioni contenute nelle banche dati dell’Inps e nel Sistema Informativo Integrato (il Sii, la banca dati delle anagrafiche e dei dati di consumo dei clienti energetici realizzata e gestita da Acquirente Unico). Spetterà all’Autorità per l’energia, definire il quadro attuativo e, sentito il Garante per la privacy, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sii e SGAte (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) in modo da garantire il pieno riconoscimento dello sconto in bolletta.

Con lo stesso decreto, l’esecutivo ha anche deciso di ampliare il bonus idrico, includendo nell’agevolazione già applicata sulla bolletta per l’acqua anche lo sconto per i costi relativi ai servizi di fognatura e depurazione. Sarà l’Arera a definire le modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione del nuovo sconto. L’agevolazione, estesa anche a fognatura e depurazione, potrà coprire per una famiglia tipo di tre persone in stato di bisogno (con un consumo di 150 metri cubi annui) circa un terzo del valore della spesa annua sostenuta per la bolletta dell’acqua.

In attesa che il bonus diventi automatico, le modalità per accedervi restano immutate. Per ottenere lo sconto in bolletta bisogna innanzitutto rientrare in una delle seguenti categorie: nucleo familiare con Isee non superiore a 8.265 euro o con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore Isee non superiore ai 20mila euro; e ancora, nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza oppure i casi di grave malattia in cui si è costretti a ricorrere ad apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Per quanto riguarda, invece, la richiesta, la domanda va presentata presso il Comune di residenza o un altro ente designato dal Comune (Caf, Comunità montane) utilizzando i moduli appositi. Con un singolo modulo si fa richiesta di accesso a tutti i bonus previsti. Anche i titolari di reddito o pensione di cittadinanza devono presentare la domanda con le stesse modalità degli altri soggetti e dovranno indicare anche il numero di protocollo o comunque l’attestazione utile a documentare la titolarità del beneficio.