Assegno temporaneo per i figli minori (dl n. 79/2021)
Ai nostri assistiti datori di lavoro
A decorrere dal 1° Luglio 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del dl 13 maggio 1988 n. 69 (convertito dalla legge 13 maggio 1988 n. 153), come gli autonomi e i cittadini disoccupati non percettori di Naspi, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure cittadino di uno Stato non membro dell’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- Essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno di età;
- Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- Di essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità (soglia massima Isee del nucleo oltre la quale la misura non spetta è pari a € 50.000,00). L’importo mensile spettante al nucleo familiare varia da 30,00 euro a 217,00 a figlio a seconda del numero dei figli minori e del valore Isee.
La domanda di assegno temporaneo è presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31/12/2021 e una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
- Portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile dalla home page del sito inps.it se si è in possesso del Pin o dello Spid o della Carta di identità Elettronica o una Carta Nazionale dei Servizi;
- Contact Center Inps chiamando il numero verde 803164 da rete fissa o 06164164 da rete mobile;
- Gli Istituti di Patronato
Dal prossimo 1 Luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale si potrà presentare la domanda per la nuova misura.
Per le domande presentate entro il 30 Settembre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di Luglio 2021. Successivamente al 30 Settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Grazie dell’attenzione e distinti saluti