Anche in tempi di Covid-19 per i contribuenti in difficoltà c’è il RAVVEDIMENTO OPEROSO
Le difficoltà nell’adempiere alle scadenza fiscali e tributarie derivanti dall’emergenza Covid possono essere superate ricorrendo a questo istituto che offre vantaggi significativi. Regole e dettagli sulla sua applicazione.
La grave crisi economico finanziaria causata dalle normative ostative al consueto svolgimento della normale attività economica da parte delle imprese commerciali, determina e provocherà sempre più gravi difficoltà negli adempimenti di pagamento in modo ordinario.
Sarebbe pertanto, oltre che auspicabile e utile, necessario un riordino della normativa utilizzabile dalle aziende che non hanno la possibilità di assolvere in modo regolare alle proprie obbligazioni tributarie.
I due decreti figli dell’emergenza sanitaria (Cura Italia e Liquidità), hanno per la verità previsto una serie di rinvii ex lege, traslocando le scadenza del 16/03, del 16/04 e del 16/05 a un periodo successivo.
Ciò nonostante, potrebbe non essere affatto sufficiente all’azienda il rinvio consentito, e oltre a ciò i rinvii automatici sono nati già limitati da una serie di requisiti. La scadenza del 16/03 fu dapprima rinviata al 20/03, e successivamente allontanata alla fine di maggio, escludendo dal rinvio, tuttavia, le aziende che avevano realizzato un volume di affari oltre un certo limite.
Per le scadenza del 16/04 e 16/05, è stato invece ideato un diverso criterio di rilevazione dei requisiti per la rinviabilità: il volume di affari realizzato in un certo periodo dell’anno 2020 confrontato al volume di affari realizzato nell’analogo periodo precedente; ove il primo si fosse rilevato inferiore al secondo di almeno il 33%, il rinvio sarebbe spettato; viceversa sarebbero valse le originarie scadenze degli adempimenti.
Molte aziende, verosimilmente, pur non potendo usufruire del rinvio, visti i contorti meccanismi di verifica della utilizzabilità della norma, non sono state in grado di provvedere agli adempimenti. E molte aziende, altrettanto verosimilmente, non potranno adempiere neppure alle scadenze rinviate.
Verrà quindi alla luce, in seguito, la possibilità di “ravvedere” gli adempimenti non eseguiti, utilizzando le regole del c.d. ravvedimento operoso, che il fisco già da molti anni consente.
Si ricorda un particolare che molti ignorano: in principio il ravvedimento operoso risultava precluso allorquando per l’azienda fossero iniziate ispezioni o verifiche. Dopodiché detto vincolo fu abolito, restando il solo vincolo di inutilizzabilità dell’agevolazione ove fossero invece stati notificati atti di liquidazione e/o di accertamento, oppure le normali comunicazioni inerenti i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi.
Resta larga, pertanto, la fascia di utilizzabilità della normativa, e appare utile riepilogarne i meccanismi.
L’adempimento omesso, stabilisce la norma, può essere sanato versando contestualmente, in ritardo, l’imposta, l’interesse legale e la sanzione ridotta. La riduzione, consistente, ha reso l’istituto un po’ quasi una fonte legale di finanziamento interno delle imprese, che spesso versano le imposte nei momenti in cui possono versarle, prescindendo dalle scadenze legali e utilizzando invece il calendario aziendale (i momenti in cui si formano maggiori liquidità che consentono gli adempimenti dovuti).
Il primo elemento da considerare è l’interesse legale, che però allo stato attuale è un elemento pressoché insignificante. Esso infatti, fissato dal 01/01/2020 allo 0,05%, significa che incide per euro 5,00 per un anno di ritardo per un adempimento di euro 10.000,00.
Di diverso spessore è la sanzione ridotta. Ci riferiamo ora a imposte sui redditi (Irpef, Ires), all’Iva, all’Irap, alle relative imposte sostitutive, imposte di registro, ipotecarie e catastali, e molti altri tributi su cui vige la competenza dell’Agenzia delle Entrate.
Su tale tema, è da ricordare che nel 2015, al di fuori delle norme del ravvedimento operoso, fu stabilito la riduzione a metà della sanzione ove l’adempimento fosse stato eseguito entro 90 giorni dalla scadenza. Tale norma ridusse quindi dal 30% al 15% la sanzione per inadempimento sanato, senza ravvedimento operoso, nei 90 giorni post scadenza.
Su tale regola si innesta, peraltro, il ravvedimento operoso, che stabilisce quanto segue:
riduzione della sanzione a 1/10 se l’adempimento viene eseguito entro 30 giorni; a 1/9 se eseguito entro 90 giorni; a 1/8 se viene eseguito entro 1 anno oppure entro la scadenza della dichiarazione dei redditi del periodo in corso durante la violazione; a 1/7 se l’adempimento avviene entro la scadenza della dichiarazione dell’anno successivo; a 1/6 se la regolarizzazione avviene dopo tale data.
Volendo quindi fare degli esempi, l’inadempimento di un versamento di euro 10.000,00 regolarizzato al 29mo giorno successivo alla scadenza, avrà un costo per interessi pari a euro 0,40 (40 centesimi), calcolati in questo modo: 10.000,00 x 0,05% (tasso)x29/365 (tempo). E di euro 150,00 per sanzioni (pari a 1/10 del 15%).
Se lo stesso adempimento viene adempiuto all’89mo giorno, invece, l’interesse, calcolato con lo stesso meccanismo, sarà di euro 1,21, mentre la sanzione, stavolta ridotta a 1/9, sarà pari a euro 166,67.
E’ evidente tuttavia che l’adempimento entro il 90mo giorno è di gran lunga più favorevole che non l’adempimento al 91mo giorno. Innanzitutto in quanto la sanzione verrà ridotta a 1/8 in luogo di 1/9, ma soprattutto poiché non operando più la riduzione del 50% della sanzione di base, l’incidenza sarà molto maggiore.
Ciò che quindi all’89mo giorno costa euro 166,67 di sanzioni, al 91mo giorno arriverà all’importo di euro 375,00 (pari a 1/8 del 30%).
E’ evidente che a volte le direzioni aziendali devono tenere conto di tali fattori per decidere le politiche finanziarie. Il ravvedimento operoso è uno degli strumenti più utilizzati, in generale, nei rapporti dei contribuenti con il fisco italiano.