MES si…MES no
Facciamo un minimo di chiarezza su questo tanto discusso e famigerato MES.
Il MES ovvero fondo salva stati nasce per far sì che stati aderenti alla comunità europea possano avvalersi del riscorso a questo fondo per assicurarsi una stabilità finanziaria e di conseguenza assicurarla alla comunità nella sua totalità.
La sua istituzione fu presa prima nel consiglio Ecofin del 9-10 maggio 2010, e successivamente a livello di Consiglio europeo il 25 marzo 2011.
Nei vari comunicati che accompagnarono la nascita del MES l’obiettivo dichiarato era che tutti gli stati dell’Eurozona potessero istituire, se necessario, un meccanismo che renderà possibile affrontare situazioni di rischio per la stabilità finanziaria dell’intera area dell’Euro.
In Italia la ratifica parlamentare, così come in tutti gli altri stati membri, avvenne alla Camera dei Deputati il 19 luglio del 2012 con 325 sì, 53 no e 36 astenuti (votazione n. 13, seduta n. 669 del 19/07/2012).
Successivamente alle varie fasi che seguirono l’istituzione del fondo secondo le regole alquanto macchinose esistenti anche a livello di Unione Europea circa l’approvazione da parte dei singoli membri, l’attuazione del fondo stesso fu sospeso in attesa della pronuncia da parte della corte costituzionale della Germania sulla legittimità del fondo con l’ordinamento tedesco.
Il trattato stabiliva che l’organizzazione sarebbe stata istituita se gli Stati membri che rappresentavano il 90% dei suoi requisiti patrimoniali originari avessero ratificato il trattato istitutivo. Questa soglia poteva essere superata con la ratifica della Germania ma ciò non avvenne prima di una pronuncia del supremo organo giurisdizionale tedesco. La Corte Costituzionale Federale tedesca ha sciolto il nodo giuridico il 12 settembre 2012, quando si è pronunciata, purché venissero applicate alcune limitazioni, in favore della sua compatibilità con il sistema costituzionale tedesco. Pertanto, il Bundestag autorizzò la ratifica il 27 settembre 2012, portando il trattato in vigore a tale data per i sedici Stati che avevano ratificato l’accordo.
Il MES ha perciò iniziato le sue operazioni in una riunione dell’8 ottobre 2012.
Il fondo è regolato dalla legislazione internazionale e ha sede in Lussemburgo.
Il fondo emette prestiti (concessi a tassi fissi o variabili) per assicurare assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà e acquista titoli sul mercato primario (contestualmente all’attivazione del programma Outright Monetary Transaction), ma a condizioni molto severe. Queste condizioni rigorose “possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite” (art. 12). Potranno essere attuati, inoltre, interventi sanzionatori per gli stati che non dovessero rispettare le scadenze di restituzione i cui proventi andranno ad aggiungersi allo stesso MES.[23] È previsto, tra le altre cose, che “in caso di mancato pagamento, da parte di un membro dell’Esm, di una qualsiasi parte dell’importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare […] detto membro dell’Esm non potrà esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata di tale inadempienza” (art. 4, c. 8).
Il fondo è gestito dal Consiglio dei governatori formato dai ministri finanziari dell’area euro, da un Consiglio di amministrazione (nominato dal Consiglio dei governatori) e da un direttore generale, con diritto di voto, nonché dal commissario UE agli affari economico-monetari e dal presidente della BCE nel ruolo di osservatori. Le decisioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice (art. 4, c. 2). Il MES emette strumenti finanziari e titoli, simili a quelli che il FESF emise per erogare gli aiuti a Irlanda, Portogallo e Grecia (con la garanzia dei paesi dell’area euro, in proporzione alle rispettive quote di capitale nella BCE), e potrà acquistare titoli di stati dell’euro zona sul mercato primario e secondario. Il fondo potrà concludere intese o accordi finanziari anche con istituzioni finanziarie e istituti privati. È previsto l’appoggio anche delle banche private nel fornire aiuto agli stati in difficoltà. In caso di insolvenza di uno Stato finanziato dal MES, quest’ultimo avrà diritto a essere rimborsato prima dei creditori privati.
L’operato del MES, i suoi beni e patrimoni ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità da ogni forma di processo giudiziario (art. 32). Nell’interesse del MES, tutti i membri del personale sono immuni a procedimenti legali in relazione ad atti da essi compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni e godono dell’inviolabilità nei confronti dei loro atti e documenti ufficiali (art. 35). Tuttavia, un collegio di cinque revisori esterni (art. 30, comma 1 e 2), indipendente e nominato dai governatori del fondo, ha accesso ai libri contabili e alle singole transazioni del MES. La composizione del collegio è così ripartita: un membro proviene dalla Corte dei Conti Europea, e altri due a rotazione dagli organi supremi di controllo degli Stati membri.
La Corte Costituzionale tedesca ha posto un limite al contributo tedesco al salvataggio dei Paesi in difficoltà, evitando comunque di vincolare ogni singola azione del MES al giudizio del Parlamento.