Il Trust in Italia: Pianificazione Patrimoniale e Quadro Fiscale 2026

Riconoscimento giuridico, sette casi pratici, confronto con gli strumenti tradizionali e fiscalità aggiornata alla Riforma 2024

Scritto da Telematica e Servizi

Tempo di lettura stimato 14 minuti

Pianificazione patrimoniale e segregazione dei beni attraverso il trust

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1. Perché il Trust funziona in Italia

Con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985 (L. 364/1989, in vigore dal 1° gennaio 1992), l’Italia ha aperto la strada al riconoscimento dei trust costituiti secondo una legge straniera.

La Corte di Cassazione ha progressivamente confermato l’ammissibilità del cosiddetto trust interno — quello in cui tutti gli elementi si trovano in Italia — a condizione che sia adottata una legge regolatrice straniera (Jersey, Inghilterra, San Marino, Liechtenstein). Il risultato è uno strumento che unisce la flessibilità del diritto anglosassone alla concretezza delle esigenze patrimoniali italiane.

Sul fronte fiscale, dopo anni di incertezza interpretativa, il quadro si è progressivamente consolidato grazie a interventi decisivi dell’Agenzia delle Entrate e del legislatore. Oggi il trust dispone di un regime tributario chiaro, che ne rende l’utilizzo pianificabile con ragionevole certezza.

Le aperture recenti del Fisco: quattro tappe decisive

Circolare ADE n. 34/E — 20 ottobre 2022

Tassazione solo all’uscita, non al conferimento

Il conferimento di beni in trust è fiscalmente neutro. L’imposta sulle donazioni non è dovuta al momento dell’apporto al trustee, ma solo quando i beni vengono effettivamente trasferiti ai beneficiari.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

Riconoscimento legislativo esplicito con la Riforma fiscale

Per la prima volta i trust entrano espressamente nel Testo Unico sulle successioni e donazioni, sancendo per legge il principio della tassazione all’uscita (art. 4-bis TUS).

Circolare ADE n. 34/E — 20 ottobre 2022

Chiarimenti su fiscalità diretta e monitoraggio

Definita la distinzione tra trust opaco (IRES autonomo al 24%) e trust trasparente (redditi imputati per trasparenza ai beneficiari).

Circ. 34/E/2022 — confermato a Telefisco 2023

Esenzione per il passaggio d’impresa confermata

Confermata l’esenzione dall’imposta sulle donazioni per il trasferimento di aziende e partecipazioni di controllo a discendenti, anche tramite trust.

I quattro pilastri del Trust

01

Segregazione patrimoniale

I beni conferiti in trust formano un patrimonio separato, distinto da quello del disponente e del trustee. I creditori di entrambi non possono aggredirli.

02

Flessibilità strutturale

L’atto istitutivo può essere modellato su ogni esigenza: distribuzione dei beni, condizioni, tempistiche, poteri del trustee e del guardiano.

03

Gestione professionale

Il trustee agisce nell’interesse dei beneficiari con responsabilità fiduciaria piena. Può essere affiancato da un protector (guardiano) con poteri di vigilanza.

04

Orizzonte multigenerazionale

Il trust può operare per decenni, adattarsi ai cambiamenti familiari e pianificare su orizzonti che nessun altro strumento consente.

2. Sette ambiti di applicazione concreta

Di seguito sono descritte sette situazioni tipiche in cui il trust offre soluzioni che gli strumenti tradizionali del diritto italiano non sono in grado di replicare.

Caso 1

Pianificazione successoria

Famiglia con esigenze differenziate tra gli eredi
Il problema
Un imprenditore con più figli — ciascuno con esigenze e problemi diversi — vuole garantire a ciascuno un trattamento adeguato senza creare conflitti alla propria morte.
Soluzione trust
I beni vengono conferiti al trustee prima della morte. Le distribuzioni a ciascun figlio seguono regole personalizzate. Alla morte del disponente i beni non entrano nell’asse ereditario: nessuna comunione, nessun contenzioso.
Caso 2

Accordi familiari

Coppia con rischi patrimoniali asimmetrici
Il problema
Due coniugi, entrambi imprenditori o professionisti in settori diversi con profili di rischio differenti, vogliono proteggere la casa familiare per i figli minori, indipendentemente da ciò che accade alle rispettive attività.
Soluzione trust
La casa e altri beni vengono conferiti in un trust familiare. Il trustee indipendente ne garantisce l’uso in favore del nucleo familiare. In caso di insolvenza o di separazione, il trust prevede regole già stabilite.
Caso 3

Impresa di famiglia

Passaggio generazionale in un gruppo strutturato
Il problema
Il fondatore di un gruppo con fatturato significativo ha tre figli: uno coinvolto attivamente nell’impresa, due estranei alla gestione. Vuole garantire continuità operativa senza penalizzare nessuno degli eredi.
Soluzione trust
Le partecipazioni della holding passano al trustee. Il figlio operativo ottiene i diritti di voto pieni dopo un periodo di verifica; gli altri ricevono i dividendi senza interferire nella governance.
Caso 4

Protezione patrimoniale

Professionista con alta esposizione a responsabilità
Il problema
Un professionista sanitario con immobili e portafoglio finanziario significativi vuole separare il patrimonio personale dai rischi crescenti della responsabilità professionale.
Soluzione trust
Gli immobili e il portafoglio vengono conferiti in un trust discrezionale. In caso di condanna, i creditori possono agire solo sul patrimonio residuo personale, non sui beni in trust costituito in data non sospetta.
Caso 5

Operazione specifica

Joint venture immobiliare tra privati senza società
Il problema
Più investitori privati vogliono acquistare e riqualificare un immobile commerciale per poi rivenderlo entro un orizzonte temporale definito, senza costituire una società.
Soluzione trust
I fondi confluiscono in un trust di scopo. Il trustee acquista, gestisce e rendiconta. Alla vendita il ricavato è distribuito secondo regolamento. Il trust si estingue automaticamente, senza scioglimento societario.
Caso 6

Holding immobiliare

Imprenditore immobiliare con famiglia plurale e patrimonio strutturato in società
Il problema
Un imprenditore detiene le quote di due società immobiliari. Ha figli nati da relazioni distinte. La frammentazione familiare e i rischi tipici dell’attività rendono urgente una pianificazione strutturata.
Soluzione trust
Le quote vengono conferite in un trust discrezionale. I creditori personali non possono aggredirle. Alla morte del disponente, nessuna comunione forzata tra figli di nuclei familiari diversi.

Famiglia plurale — il trust è lo strumento ideale quando i beneficiari appartengono a nuclei familiari distinti: permette regole differenziate aggiornabili nel tempo, senza obbligare i figli a condividere la gestione dei beni.

Caso 7

Impresa tecnica

Imprenditore nel settore impiantistico: protezione delle quote e successione sicura
Il problema
Un imprenditore attivo nella progettazione e realizzazione di impianti detiene il controllo di una società operativa, esposta a garanzie bancarie, responsabilità per vizi d’opera, contenziosi.
Soluzione trust
Le quote vengono conferite in trust. Il disponente resta protector con potere di indirizzo strategico. In caso di escussione di garanzie, le quote non fanno parte del patrimonio aggredibile.

Tempistica di costituzione — la protezione opera solo se il trust è costituito prima che i rischi si trasformino in crediti esigibili. Debiti già maturati rendono il conferimento vulnerabile all’azione revocatoria.

3. Perché oggi il Trust supera gli strumenti tradizionali

Il fondo patrimoniale e la società fiduciaria italiana hanno perso negli anni buona parte della loro attrattiva pratica. Il primo è stato progressivamente eroso da una giurisprudenza che ha allargato il concetto di «bisogni della famiglia» fino a consentire ai creditori fiscali di aggredire i beni. La seconda non offre vera segregazione patrimoniale né tutela i beni immobili. Il trust colma questi vuoti in modo strutturale, ponendosi anche come strumento più duttile e adattabile alle specifiche esigenze.

Fondo patrimoniale Società fiduciaria italiana Trust
Aggredibile per debiti tributari legati all’attività lavorativa (Cass. S.U. 2009 e seguenti) Segregazione patrimoniale assente: i beni restano nel patrimonio della fiduciaria Segregazione patrimoniale piena e assoluta, riconosciuta dalla Convenzione dell’Aja
Revocabile dai creditori con soglia soggettiva abbassata dalla giurisprudenza recente Oggetto limitato a beni mobili e partecipazioni: gli immobili restano esclusi Applicabile a qualunque tipo di bene: immobili, partecipazioni, crediti, liquidità, opere d’arte
Riservato ai soli coniugi: inapplicabile a conviventi e strutture familiari non tradizionali Trasparenza fiscale totale: il fisco considera sempre il fiduciante come titolare effettivo Utilizzabile da chiunque: coppie coniugate, conviventi, imprenditori soli, famiglie allargate
Nessuna flessibilità gestoria: i coniugi devono deliberare congiuntamente Revocabile in qualunque momento: nessun effetto di stabilizzazione o lock-in Pianificazione su orizzonti multigenerazionali, con flessibilità di adattamento nel tempo
Non utilizzabile per la pianificazione successoria o il passaggio d’impresa Nessuna responsabilità fiduciaria del gestore paragonabile a quella del trustee Gestione professionale del trustee con responsabilità fiduciaria e controllo del protector; i beni escono dall’asse ereditario, tassazione agevolata per imprese

4. Il quadro fiscale in sintesi

La fiscalità del trust in Italia è oggi disciplinata dalla Circolare ADE n. 34/E del 20 ottobre 2022 e dal D.Lgs. 139/2024 (Riforma fiscale), che ha per la prima volta inserito i trust nel Testo Unico sulle successioni e donazioni.

Il quadro è chiaro su un punto fondamentale: la costituzione del trust e il conferimento dei beni sono atti fiscalmente neutri. L’imposta proporzionale entra in gioco solo al momento del trasferimento effettivo ai beneficiari — salvo che il disponente scelga di anticiparla già all’atto di conferimento.

4.1 — Il momento impositivo: tassazione all’uscita o anticipata all’entrata

Regime ordinario — Tassazione all’uscita. Sancito espressamente dall’art. 4-bis TUS (D.Lgs. 139/2024). L’imposta proporzionale è dovuta quando i beni vengono effettivamente e definitivamente trasferiti dal trustee ai beneficiari. Aliquota e franchigia si determinano in base al rapporto di parentela al momento del trasferimento finale. Atto istitutivo e atto di dotazione scontano solo imposte in misura fissa.

Regime opzionale — Tassazione anticipata all’entrata. Il disponente può versare anticipatamente l’imposta già al momento del conferimento. I beneficiari non sconteranno poi alcuna ulteriore imposta: il trasferimento finale avviene in esenzione. Vantaggioso quando le aliquote odierne sono più favorevoli di quelle prevedibili in futuro. L’imposta versata è detraibile in caso di successivo cambio di regime o categoria dei beneficiari (art. 4-bis c. 3 TUS).

4.2 — Costituzione e conferimento: atti fiscalmente neutri

La neutralità fiscale della fase costitutiva è il principio cardine: né l’atto istitutivo né il successivo conferimento dei beni generano base imponibile ai fini delle imposte proporzionali. In questa fase si applicano esclusivamente imposte in misura fissa.

  • Atto istitutivo del trust — redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata: imposta di registro in misura fissa (art. 11, Tariffa, parte prima, DPR 131/1986). Non rileva la presenza di beni immobili nell’atto istitutivo.
  • Atto di dotazione (conferimento al trustee) — imposta di registro in misura fissa. Il passaggio dei beni al trustee non costituisce un trasferimento definitivo, ma è meramente strumentale alla gestione.
  • Conferimento di immobili o diritti reali — imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, non proporzionale. Il principio di neutralità si estende anche agli atti di trascrizione e voltura.
  • Acquisti effettuati direttamente dal trustee — gli immobili o altri beni acquistati direttamente dal trustee nel corso della vita del trust sono soggetti alle imposte ordinarie: registro proporzionale 9% o IVA, ipotecaria e catastale ordinarie.

4.3 — Aliquote e franchigie al momento del trasferimento ai beneficiari

Beneficiari Aliquota Franchigia
Coniuge e parenti in linea retta 4% € 1.000.000 per beneficiario
Fratelli e sorelle 6% € 100.000 per beneficiario
Altri parenti fino al 4° grado 6% Nessuna franchigia
Tutti gli altri soggetti 8% Nessuna franchigia
Imprese familiari — art. 3 c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 Esente Controllo mantenuto ≥ 5 anni dalla data di attribuzione ai beneficiari

4.4 — Trust opaco e trust trasparente: tassazione sui redditi

Trust opaco — soggetto IRES autonomo. Quando i beneficiari non sono individuati o non vantano un diritto certo e immediato alla distribuzione dei redditi, il trust è tassato come soggetto autonomo con aliquota IRES del 24% sui redditi prodotti. Le successive attribuzioni non scontano ulteriore tassazione.

Trust trasparente — imputazione per trasparenza. Quando i beneficiari sono individuati e titolari di un diritto certo alla percezione dei redditi, questi vengono imputati direttamente a ciascun beneficiario pro quota, indipendentemente dalla distribuzione effettiva.

Avvertenza — I contenuti di questa pagina hanno carattere puramente informativo, non costituiscono consulenza legale o fiscale e non hanno caratteristiche scientifiche. La strutturazione di un trust richiede un’analisi individuale approfondita: prima di procedere è indispensabile rivolgersi a un professionista specializzato. Le indicazioni fiscali riflettono l’orientamento vigente e sono soggette a variazioni normative e di prassi interpretativa.

5. I soggetti: chi fa cosa

La strutturazione di un trust richiede il coordinamento di competenze distinte: giuridiche, fiscali, fiduciarie e notarili. Telematics Custodia Capital Trust S.r.l. è la società specializzata che coordina e presidia l’intero processo, garantendo al cliente un interlocutore unico dalla fase di progettazione fino alla gestione corrente del trust.

Consulenza legale specializzata

L’Avv. Bernardo Botti (con gli altri professionisti dello studio legale e commerciale, per ogni argomento specifico) assiste il cliente nella valutazione strategica dello strumento, nella scelta della legge regolatrice più adatta e nell’identificazione della struttura ottimale tra le diverse tipologie di trust disponibili.

Progettazione e strategia

L’Avv. Botti definisce con il cliente l’architettura del trust: individuazione dei beni da conferire, designazione dei beneficiari, definizione dei poteri del trustee e del guardiano, clausole di protezione, meccanismi di distribuzione e condizioni temporali.

Redazione dell’atto istitutivo

L’Avv. Botti redige l’atto istitutivo del trust, documento fondamentale che disciplina la vita dell’istituto: finalità, beni conferiti, beneficiari, poteri e obblighi del trustee, ruolo del guardiano, durata, eventi di estinzione e modalità di devoluzione finale.

Assistenza notarile

L’Avv. Botti assiste il cliente e coordina le attività notarili connesse alla costituzione e ai successivi atti di conferimento, garantendo la corretta trascrizione degli atti immobiliari, le volture catastali e gli adempimenti pubblicitari necessari all’opponibilità del vincolo ai terzi.

Assistenza fiscale e commerciale

La consulenza fiscale e commerciale dedicata è affidata ai Dottori Commercialisti dello studio, che seguono gli adempimenti tributari del trust, la scelta del regime impositivo, la gestione del monitoraggio fiscale e la rendicontazione periodica ai beneficiari.

Trustee e Guardiano

L’attività di trustee e di guardiano è attribuita a Telematics Custodia Capital Trust S.r.l., che assume la titolarità formale dei beni conferiti, ne gestisce il patrimonio nell’interesse dei beneficiari con piena responsabilità fiduciaria e vigila sul rispetto delle disposizioni dell’atto istitutivo. La società nomina a sua volta procuratori generali e speciali per le attività di trustee e guardiano.

Perché affidarsi a un soggetto specializzato

Un trust mal strutturato — con un atto istitutivo generico, una legge regolatrice inadeguata o un trustee privo di indipendenza reale — rischia di essere qualificato dai giudici italiani come trust sham (simulato) o di essere dichiarato inefficace, con conseguenze patrimoniali e fiscali gravemente pregiudizievoli per il disponente e per i beneficiari. La scelta di affidarsi a professionisti specializzati non è una formalità: è la condizione che determina l’efficacia reale dello strumento.

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Guida al fisco

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