Il concordato preventivo biennale per il ciclo 2026-2027: analisi tecnica, strategie di compliance e riflessi previdenziali
L’introduzione del concordato preventivo biennale (CPB) rappresenta un mutamento significativo nell’amministrazione del sistema tributario italiano degli ultimi decenni. Attraverso il consolidamento normativo culminato con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e i decreti correttivi che hanno integrato il decreto legislativo n. 13 del 2024, il legislatore ha delineato un quadro per il biennio 2026-2027 finalizzato a garantire al contribuente la certezza del debito d’imposta in cambio di un adempimento spontaneo basato su proposte formulate direttamente dall’Agenzia delle Entrate. L’analisi tuttavia non può limitarsi alla mera valutazione del risparmio d’imposta immediato, ma deve estendersi alla gestione dei rischi di decadenza, all’integrazione con i regimi previdenziali e alla sanatoria delle pendenze pregresse tramite il ravvedimento speciale.
Evoluzione del quadro normativo e finalità dell’istituto
Il concordato preventivo biennale non nasce come una misura isolata, ma come il cardine della delega per la riforma fiscale volta a ridurre l’evasione attraverso l’invito alla compliance per i soggetti di minori dimensioni. Il percorso legislativo è stato caratterizzato da una continua messa a punto tecnica: dopo il decreto istitutivo n. 13/2024, il decreto legislativo n. 108/2024 e il successivo decreto correttivo-bis (D.Lgs. n. 81/2025) hanno introdotto modifiche strutturali per rendere la proposta più appetibile e, al contempo, più protetta da manovre elusive. La Legge di Bilancio 2026 ha ulteriormente rifinito il contesto operativo, intervenendo indirettamente sulla convenienza del concordato attraverso la rimodulazione delle aliquote IRPEF e la reintroduzione di incentivi agli investimenti che pongono problemi di coordinamento con il reddito concordato.
La logica sottostante al biennio 2026-2027 è quella di una stabilizzazione del regime. Mentre il primo biennio (2024-2025) ha avuto una natura quasi sperimentale, con l’inclusione temporanea dei forfettari, il ciclo che si apre con l’annualità 2026 vede una platea più definita e regole di calcolo che tengono conto dell’affidabilità fiscale storica del contribuente. L’obiettivo dell’amministrazione finanziaria è quello di assicurare un gettito costante e prevedibile, riducendo al minimo i costi di accertamento e contenzioso per le partite IVA che dimostrano un livello di trasparenza adeguato ai parametri degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).
Ambito soggettivo e requisiti di accesso per il 2026-2027
La partecipazione al concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027 è riservata esclusivamente ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli ISA. È fondamentale rilevare come, a partire dal 2025, i soggetti in regime forfettario siano stati definitivamente esclusi da questo strumento, con la sola eccezione di coloro che sono fuoriusciti dal regime agevolato nel corso del 2024 per superamento della soglia dei 100.000 euro di ricavi o compensi, i quali possono aderire al concordato in qualità di soggetti ISA per il biennio successivo.
L’accesso è condizionato all’assenza di cause ostative rigorose che attengono sia alla condotta dichiarativa che alla regolarità dei versamenti. In particolare, il contribuente non deve avere debiti tributari o contributivi definitivamente accertati superiori alla soglia di 5.000 euro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’adesione, a meno che tali debiti non siano stati estinti o non siano oggetto di rateazione regolare. Inoltre, la mancata presentazione di almeno una delle dichiarazioni dei redditi relative al triennio precedente costituisce causa automatica di esclusione.
| Categoria di Requisito | Dettaglio e Limiti Operativi | Riferimento Normativo |
|---|---|---|
| Soggetti Ammessi | Titolari di partita IVA che applicano gli ISA | Art. 9-bis D.L. 50/2017 |
| Esclusione Forfettari | Esclusi dal 2025 (salvo transito a ISA nel 2024) | D.Lgs. 81/2025 |
| Soglia Debiti | Debiti tributari/contributivi < 5.000 € | Art. 10 D.Lgs. 13/2024 |
| Integrità Penale | Assenza condanne reati tributari/finanziari ultimi 3 anni | D.Lgs. 74/2000 |
| Soglia Ricavi | Ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 € | Art. 11 D.Lgs. 13/2024 |
Sotto il profilo delle operazioni straordinarie, il decreto correttivo-bis ha introdotto precisazioni essenziali per il biennio 2026-2027. Non possono accedere al concordato le società che nel 2025 sono state interessate da fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, poiché tali eventi modificano radicalmente la base economica su cui l’Agenzia delle Entrate elabora la proposta statistica. Tuttavia, è stato chiarito che l’affitto d’azienda non costituisce causa di esclusione né di cessazione, rappresentando una gestione dinamica del patrimonio che non altera la soggettività fiscale del contribuente.
Meccanismo di calcolo e metodologia della proposta
La proposta di concordato per il 2026-2027 viene generata attraverso il software “Il tuo ISA 2026 CPB”, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate per integrare i dati contabili del 2025 con le informazioni presenti nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria. La metodologia di calcolo non si limita a una proiezione lineare dei redditi passati, ma mira a un progressivo allineamento verso un “reddito target” ritenuto congruo per il settore di appartenenza e per il profilo di affidabilità del contribuente.
Per il biennio 2026-2027, il legislatore ha introdotto soglie di protezione basate sul punteggio ISA del 2025, limitando la discrezionalità dell’amministrazione nella formulazione degli incrementi proposti. Se il contribuente ha raggiunto un punteggio ISA pari a 10, la proposta di reddito non può eccedere quella dell’anno precedente oltre il 10%. Per punteggi inferiori, i limiti di incremento sono i seguenti:
- ISA 9 e < 10: incremento massimo del 15% rispetto al reddito 2025.
- ISA 8 e < 9: incremento massimo del 25% rispetto al reddito 2025.
Questi limiti automatici fungono da garanzia per i contribuenti più affidabili, evitando che il concordato si trasformi in una penalizzazione per chi ha già dichiarato fedelmente i propri redditi. Nella determinazione della base imponibile concordata, restano rigorosamente esclusi i componenti reddituali straordinari, quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, nonché i redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni, che continuano a essere tassati secondo le regole ordinarie.
Regime fiscale di vantaggio: la Flat Tax incrementale
L’elemento di maggiore attrattività del concordato preventivo biennale 2026-2027 è la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi e sulle relative addizionali, calcolata esclusivamente sulla parte di reddito concordato che eccede quello dichiarato nell’anno precedente. Questo meccanismo permette di cristallizzare il prelievo fiscale sulla quota di incremento proposta dall’Agenzia, lasciando completamente detassato l’eventuale extra-reddito prodotto dal contribuente oltre la soglia concordata.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono parametrizzate al voto ISA conseguito nel 2025, premiando la trasparenza storica :
Tuttavia, il legislatore ha introdotto una clausola di sbarramento per gli incrementi di reddito particolarmente elevati. Per il biennio 2026-2027, la flat tax si applica fino a una soglia massima di 85.000 euro di eccedenza tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente. Sulla porzione di incremento che supera tale importo, si applicano le aliquote ordinarie: il 43% per i soggetti IRPEF e il 24% per i soggetti IRES.
| Punteggio ISA | Aliquota Flat Tax (fino a 85k €) | Aliquota oltre 85k € (Soggetti IRPEF) | Aliquota oltre 85k € (Soggetti IRES) |
|---|---|---|---|
| ISA 8 | 10% | 43% | 24% |
| 6 ISA < 8 | 12% | 43% | 24% |
| ISA < 6 | 15% | 43% | 24% |
Un’ulteriore agevolazione è prevista ai fini IRAP, dove il maggior valore della produzione netta concordato è assoggettato a un’imposta sostitutiva con aliquota fissa al 3,9%. Questo sistema a “doppio binario” richiede una pianificazione finanziaria meticolosa, specialmente per le società di capitali che devono valutare l’impatto della flat tax rispetto al costo della distribuzione dei dividendi e alla gestione delle riserve in sospensione d’imposta.
Riflessi previdenziali e gestione della contribuzione INPS 2026
L’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027 ha implicazioni profonde sulla determinazione della base imponibile contributiva. Per gli iscritti alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti, il reddito concordato costituisce la base per il calcolo dei contributi dovuti, ma il contribuente conserva la facoltà di versare la contribuzione sul reddito effettivo, qualora questo sia superiore a quello concordato, al fine di non ridurre le future prestazioni pensionistiche.
Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, l’INPS ha ufficializzato i parametri contributivi per l’anno in corso, adeguando minimali e massimali alla variazione ISTAT dell’1,4%. Per il professionista, la scelta della base imponibile previdenziale è un momento critico: optare per il minimale o per il reddito concordato inferiore a quello reale può generare un risparmio immediato di cassa, ma riduce il montante contributivo e, di conseguenza, l’assegno pensionistico proiettato.
Parametri contributivi INPS per l’anno 2026
Le aliquote IVS per il 2026 riflettono il consolidamento del percorso di allineamento delle gestioni autonome.
| Gestione Autonoma | Aliquota IVS 2026 | Reddito Minimale | Contributo Fisso Annuo | Massimale Annuo (Post-96) |
|---|---|---|---|---|
| Artigiani | 24,00% | 18.808,00 € | 4.521,36 € | 122.295,00 € |
| Commercianti | 24,48%* | 18.808,00 € | 4.611,64 € | 122.295,00 € |
*L’aliquota commercianti include lo 0,48% per il finanziamento dell’indennizzo cessazione attività.
Oltre la prima fascia di reddito pensionabile, fissata per il 2026 a 56.224 euro, si applica l’aliquota maggiorata di un punto percentuale. In presenza di un concordato che preveda un reddito di 70.000 euro a fronte di un reddito effettivo di 90.000 euro, il contribuente potrà decidere se versare i contributi sui 70.000 (limite legale minimo basato sul concordato) o sui 90.000 (facoltà per tutela previdenziale).
Diverso è il trattamento per i professionisti iscritti alle casse private (Adepp), i quali, nonostante l’adesione al concordato fiscale, rimangono obbligati al versamento dei contributi soggettivi sul reddito professionale netto effettivamente prodotto. Le casse privatizzate hanno ribadito l’autonomia gestionale e la necessità di preservare l’equilibrio dei propri bilanci, rifiutando l’applicazione automatica del reddito statistico ai fini previdenziali. Questo sdoppiamento tra reddito fiscale concordato e reddito previdenziale reale impone una gestione separata dei due flussi informativi per evitare errori nei versamenti periodici.
La sanatoria del passato: il Ravvedimento Speciale 2019-2023
Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale 2026-2027, il legislatore ha previsto un’importante finestra di regolarizzazione per le annualità ancora accertabili, estendendo la portata del ravvedimento speciale fino al periodo d’imposta 2023. Questa misura consente di sanare eventuali violazioni tributarie pregresse attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva agevolata, eliminando sanzioni e interessi e inibendo i poteri di accertamento ordinario dell’ufficio sulle annualità “bonificate”.
Il perfezionamento dell’opzione deve avvenire tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026. Ma si prevedono proroghe vista l’imminente scadenza.
Benefici premiali e protezione dagli accertamenti
L’adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027 non produce solo vantaggi in termini di risparmio d’imposta, ma garantisce l’accesso a un regime premiale rafforzato che riduce la vulnerabilità del contribuente di fronte all’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Tali benefici sono applicabili per l’intera durata del biennio, indipendentemente dal punteggio ISA effettivamente conseguito nelle annualità 2026 e 2027.
I principali elementi dello “scudo fiscale” concordatario includono:
- Inibizione degli accertamenti analitico-induttivi: L’ufficio non può rettificare il reddito basandosi su presunzioni semplici, come avviene ordinariamente ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR n. 600/1973.
- Semplificazione dei rimborsi e delle compensazioni: I contribuenti aderenti beneficiano dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti IVA fino a 70.000 euro e crediti IRPEF/IRES/IRAP fino a 50.000 euro, migliorando la liquidità aziendale.
- Riduzione dei termini di accertamento: I termini di decadenza per l’attività di controllo sono ridotti di un anno (o di due anni in caso di tracciabilità integrale dei pagamenti), accelerando la definitiva chiusura delle pendenze tributarie.
- Esclusione dalla disciplina delle società di comodo: I soggetti IRES aderenti sono esentati dall’applicazione delle limitazioni previste per le società non operative.
Tuttavia, la protezione non è assoluta. L’Agenzia delle Entrate mantiene i poteri di accesso, ispezione e verifica e può procedere a controlli mirati qualora emergano discrepanze gravi tra i dati comunicati per la proposta e quelli reali, o in presenza di reati tributari che comportano la decadenza automatica dal regime concordatario.
Gestione operativa e adempimenti per il biennio 2026-2027
La gestione operativa del concordato richiede un calendario rigoroso. Con il provvedimento del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli definitivi per la comunicazione dei dati rilevanti. L’accettazione della proposta deve avvenire entro il 30 settembre 2026 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.
L’adesione può essere trasmessa unitamente alla dichiarazione dei redditi e ai modelli ISA, oppure in via autonoma tramite l’invio del solo frontespizio del Modello Redditi 2026. Questa seconda opzione è strategicamente rilevante per i professionisti che devono gestire un elevato numero di posizioni entro la scadenza di settembre, posticipando la finalizzazione della dichiarazione completa al termine ordinario di ottobre.
Il calcolo degli acconti 2026 e la gestione dei versamenti
L’adesione al concordato modifica le modalità di calcolo degli acconti per l’annualità 2026. Se il contribuente adotta il metodo storico, è tenuto a versare una maggiorazione pari al 10% della differenza tra il reddito concordato e quello del 2025 rettificato. Ai fini IRAP, la maggiorazione è del 3% sulla differenza del valore della produzione netta. Qualora invece si opti per il calcolo previsionale, la seconda rata di acconto deve essere parametrata all’imposta complessiva dovuta sul reddito concordato, garantendo la copertura integrale del debito d’imposta stimato.
In sede di versamento del saldo delle imposte per il 2026, la maggiorazione versata in acconto viene scomputata dall’imposta principale. Se il contribuente sceglie la tassazione sostitutiva sull’eccedenza, le somme versate a titolo di maggiorazione di acconto possono essere utilizzate in compensazione tramite modello F24 per il pagamento dell’imposta sostitutiva stessa.
Cause di cessazione e decadenza: monitoraggio e rischi
La stabilità dell’accordo per il 2026-2027 può essere compromessa dal verificarsi di eventi successivi all’adesione. È fondamentale distinguere tra cause di cessazione, che interrompono il concordato dal periodo d’imposta in cui si verificano, e cause di decadenza, che travolgono l’accordo sin dalla sua origine con effetti retroattivi.
Cessazione per eventi straordinari e riduzioni di reddito
Il concordato cessa di avere efficacia se, a causa di circostanze eccezionali formalmente documentate, il reddito effettivo si riduce di oltre il 30% rispetto a quello concordato. Tra gli eventi rilevanti individuati dalla prassi ministeriale rientrano le calamità naturali con stato d’emergenza, l’inagibilità dei locali aziendali, la perdita di scorte non assicurata o la sospensione dell’attività professionale comunicata all’ordine professionale. In tali fattispecie, viene meno l’obbligo di dichiarare il reddito concordato (divenuto oneroso) e si torna alla tassazione analitica sui risultati reali.
Decadenza per infedeltà e violazioni gravi
La decadenza è la sanzione più grave e interviene quando emergono violazioni che inficiano la proposta iniziale o la condotta successiva del contribuente. Una causa frequente di decadenza è l’infedele indicazione dei dati nei modelli ISA o nel modello CPB: se i dati corretti avessero portato a una proposta di reddito superiore di oltre il 30% rispetto a quella accettata, il concordato decade totalmente. Altre cause includono l’omesso versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione, l’accertamento di violazioni che integrano reati tributari o il superamento dei limiti di ricavi maggiorati del 50%. In caso di decadenza, non solo tornano dovute le imposte ordinarie, ma si perdono tutti i benefici del ravvedimento speciale e dei regimi premiali ISA.
Interazione strategica con la Legge di Bilancio 2026
La pianificazione del biennio 2026-2027 deve tenere conto del complesso intreccio normativo derivante dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). La reintroduzione dell’iper-ammortamento per gli investimenti tecnologici pone un problema di coordinamento con il concordato: poiché l’iper-ammortamento opera come una deduzione extracontabile, la sua fruizione è incompatibile con il reddito concordato “fisso”. Le imprese che prevedono ingenti investimenti in macchinari 4.0 nel 2026 potrebbero trovarsi in una situazione paradossale in cui l’adesione al concordato precluderebbe l’abbattimento del reddito derivante dalle maxi-deduzioni, rendendo il regime ordinario economicamente più vantaggioso.
Inoltre, la revisione delle aliquote IRPEF con il passaggio al 33% per i redditi medi e la revisione delle locazioni brevi modificano la base imponibile ordinaria su cui calcolare la convenienza del concordato.




