MANOVRA 2026, NUOVA STRETTA SUI COMPENSI AI PROFESSIONISTI. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’ANTICIPAZIONE DELLA SANZIONE PER IRREGOLARITA’ FISCALI
Era già nell’aria l’introduzione di una norma, nella legge di Bilancio di prossima approvazione, che introducesse una disciplina di particolare impatto sul rapporto tra liberi professionisti e pubbliche amministrazioni, subordinando il pagamento dei compensi – e, nella versione riformulata dal Governo, di qualsiasi emolumento comunque riconducibile a prestazioni rese nei confronti della Pa – alla piena regolarità fiscale e contributiva del professionista incaricato.
La norma, così come delineata nel nuovo articolo inserito nella manovra (art. 129 del disegno di legge che, con l’emendamento introdotto dall’esecutivo prevede ora “Il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche o di altri soggetti con compensi a carico dello Stato è condizione per il pagamento dei relativi emolumenti. A tal fine il libero professionista produce la predetta documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva unitamente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese), presenta un perimetro applicativo estremamente ampio. Essa non si limita ai compensi professionali in senso stretto, ma ricomprende rimborsi spese, indennità e somme dovute anche da soggetti formalmente diversi dalla pubblica amministrazione, purché il relativo onere economico gravi, direttamente o indirettamente, sullo Stato. Rientrano pertanto nell’ambito applicativo anche istituti di rilievo costituzionale, quali il patrocinio a spese dello Stato.
Elemento centrale – e maggiormente problematico – della disposizione è l’assenza di qualsiasi soglia minima di rilevanza dell’irregolarità fiscale o contributiva. A differenza di quanto previsto in altri settori dell’ordinamento (si pensi, ad esempio, alla disciplina degli appalti pubblici o all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973), il blocco dei pagamenti può scattare anche in presenza di contestazioni di importo irrisorio, non definitivamente accertate e, in alcuni casi, meramente formali.
La norma, inoltre, impone al professionista un vero e proprio onere probatorio “contestuale”, richiedendo la produzione della documentazione attestante la regolarità fiscale e contributiva al momento della presentazione della fattura. Si tratta di un aggravio procedimentale che si inserisce in un contesto già caratterizzato da cronici ritardi nei pagamenti della Pa e da una crescente complessità degli adempimenti amministrativi.
Finalità dichiarate e criticità applicative
La ratio dichiarata dell’intervento legislativo è quella di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale e contributiva, valorizzando il principio secondo cui chi intrattiene rapporti economici con la pubblica amministrazione deve essere in regola con i propri obblighi verso l’erario e gli enti previdenziali.
Tuttavia, l’impostazione prescelta dal legislatore, e poi aggravata dall’intervento dell’emendamento di provenienza governativa, solleva rilevanti perplessità sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza. Il meccanismo sanzionatorio non distingue tra inadempimenti gravi e sistematici e irregolarità minime o meramente contestate, né tiene conto della natura spesso complessa e opinabile delle controversie tributarie, nelle quali l’esistenza del debito è frequentemente oggetto di contenzioso.
Il risultato è un sistema nel quale la Pa assume impropriamente il ruolo di soggetto sanzionatore “anticipato”, incidendo su un diritto fondamentale del professionista – quello alla retribuzione del lavoro prestato – in assenza di un accertamento definitivo dell’inadempimento. Si realizza così una forma di autotutela finanziaria che travalica i confini fisiologici del rapporto obbligatorio.
Si rileva, infatti, la totale indifferenza del legislatore rispetto alla pendenza di un contenzioso tributario. La norma, così come formulata, non distingue tra debiti fiscali definitivamente accertati e mere pretese erariali oggetto di contestazione, finendo per attribuire rilevanza impeditiva del pagamento anche a irregolarità sub judice.
Tale impostazione si pone in insanabile contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento tributario e costituzionale. È principio pacifico che l’obbligazione tributaria divenga giuridicamente esigibile in via definitiva solo all’esito del procedimento di accertamento e del relativo contenzioso, una volta che l’atto impositivo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o per giudicato. Fino a tale momento, il contribuente-professionista conserva integro il diritto di contestare la pretesa, beneficiando della presunzione di non debenza del tributo contestato.
Consentire che una pretesa fiscale non definitiva determini il blocco del compenso professionale equivale, in sostanza, a introdurre una sanzione anticipata e atipica, sganciata da qualsiasi accertamento irrevocabile, con una evidente compressione del diritto di difesa e del diritto al giusto compenso per il lavoro svolto. In tale prospettiva, la sospensione del pagamento si traduce in una misura afflittiva sproporzionata, idonea a produrre effetti irreversibili sulla capacità reddituale del professionista, pur in presenza di un debito solo presunto e potenzialmente inesistente.
La norma come strumento di vessazione del ceto medio professionale
L’impatto socio-economico della disposizione appare particolarmente gravoso per il ceto medio professionale, già fortemente provato dall’aumento dei costi di esercizio, dalla pressione fiscale complessiva e dalla riduzione del potere d’acquisto.
Il blocco dei compensi, anche per irregolarità minime, rischia di determinare effetti sproporzionati sulla liquidità dei professionisti, compromettendo la sostenibilità stessa dell’attività. Ciò è tanto più vero se si considera che i rapporti con la Pa sono spesso caratterizzati da tempi di pagamento dilatati e che il compenso professionale rappresenta, in molti casi, l’unica fonte di reddito.
La norma finisce così per colpire in modo selettivo una categoria che, per definizione, non beneficia delle tutele proprie del lavoro subordinato (continuità retributiva, ammortizzatori sociali, sostituto d’imposta), aggravando una condizione di strutturale debolezza economica. In questo senso, la disposizione assume i connotati di una misura vessatoria, idonea a produrre un effetto deterrente nei confronti dell’assunzione di incarichi pubblici.
La previsione normativa in commento, se non opportunamente delimitata, rischia altresì di generare effetti distorsivi nei rapporti tra professionisti e pubbliche amministrazioni. In un sistema caratterizzato, come noto, da strutturali ritardi nei pagamenti da parte della Pa, non può essere ignorato il pericolo teorico di un utilizzo strumentale della leva fiscale quale causa ostativa alla liquidazione dei compensi dovuti.
È doveroso precisare che tale rischio non implica alcuna attribuzione di intenti elusivi o arbitrari all’amministrazione pubblica. Tuttavia, l’assenza di presidi normativi chiari e di garanzie procedimentali rafforzate potrebbe alimentare situazioni paradossali nelle quali l’emersione – o la sollecitazione – di contestazioni fiscali, anche di modesto rilievo, finisca per costituire un fattore di ulteriore rallentamento o sospensione dei pagamenti, già fisiologicamente lenti.
Un simile scenario risulterebbe incompatibile con i principi di buon andamento, imparzialità e leale collaborazione che devono informare l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost., oltre a compromettere il necessario rapporto fiduciario tra professionisti e pubblica amministrazione. La certezza dei tempi e delle condizioni di pagamento rappresenta, infatti, un presupposto essenziale per garantire la qualità delle prestazioni professionali rese alla Pa e per evitare che strumenti di contrasto all’evasione, pur legittimi nelle finalità, si traducano in meccanismi indiretti di compressione del diritto al compenso.
Profili di incostituzionalità: violazione del principio di uguaglianza
Sotto il profilo costituzionale, la norma presenta evidenti criticità in relazione all’art. 3 della Costituzione.
In primo luogo, emerge una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti, inclusi i dipendenti pubblici. Questi ultimi, anche in presenza di inadempimenti fiscali o contributivi di importo rilevante, continuano legittimamente a percepire la retribuzione, ferma restando l’ordinaria azione di recupero da parte dell’amministrazione finanziaria. Il professionista, invece, vede sospeso il pagamento del proprio compenso, che costituisce il corrispettivo diretto dell’attività lavorativa svolta.
In secondo luogo, si configura una discriminazione tra professionisti che operano prevalentemente o esclusivamente con la Pa e professionisti che svolgono la propria attività nei confronti di clienti privati. Solo i primi sono esposti al rischio del blocco integrale dei compensi, pur a parità di situazione fiscale. Tale disparità appare priva di una giustificazione ragionevole e proporzionata.
La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che il principio di uguaglianza non consente trattamenti differenziati irragionevoli o sproporzionati rispetto alla finalità perseguita. Nel caso di specie, la compressione del diritto al compenso non appare, a parere di chi scrive, né necessaria né adeguata rispetto all’obiettivo del contrasto all’evasione.
Ulteriore profilo di criticità riguarda l’incidenza della norma su diritti di rango costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e, con specifico riferimento al patrocinio a spese dello Stato, il diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Il rischio concreto è quello di una progressiva disaffezione dei professionisti, in particolare degli avvocati, verso incarichi che comportano un’elevata esposizione al rischio di mancato pagamento. Ciò potrebbe tradursi in una compromissione dell’effettività del sistema di tutela dei soggetti meno abbienti, alterando l’equilibrio costituzionale tra esigenze di finanza pubblica e garanzie fondamentali.
Ebbene, la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio, pur apparentemente ispirata a finalità di lotta all’evasione fiscale, si caratterizza per un approccio eccessivamente rigido e punitivo nei confronti dei liberi professionisti. L’assenza di soglie di rilevanza, la mancata distinzione tra irregolarità formali e sostanziali e la compressione del diritto al compenso configurano una misura sproporzionata e potenzialmente incostituzionale.
In un contesto economico già fortemente critico per il ceto medio professionale, la norma rischia di trasformarsi in un ulteriore fattore di instabilità, minando la fiducia nei rapporti con la pubblica amministrazione e compromettendo l’equilibrio tra doveri fiscali e diritti fondamentali. Una revisione in senso più ragionevole e sistematicamente coerente appare, pertanto, non solo opportuna, ma costituzionalmente necessaria.
Avv. Francesca Antinozzi
