La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI): Analisi Regolatoria, Metodologia di Calcolo e Aggiornamenti 2025
I. Quadro Normativo, Soggetti Ammessi e Requisiti di Accesso
I.1. Definizione e Criteri di Esclusione
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è l’indennità mensile di disoccupazione destinata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno subito una perdita involontaria dell’occupazione. L’ambito dei beneficiari è ampio e include categorie specifiche, quali gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative (purché abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa), il personale artistico con rapporto subordinato, e i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, compreso il personale ATA della scuola.
Tuttavia, la normativa prevede esclusioni tassative. Non possono accedere alla NASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, per i quali vigono discipline distinte di sostegno al reddito. Sono esclusi anche gli operai agricoli (sia a tempo determinato, OTD, che a tempo indeterminato, OTI), i quali beneficiano di una disciplina speciale. Inoltre, l’accesso è precluso ai lavoratori che abbiano già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata e a coloro che siano titolari di un assegno ordinario di invalidità, a meno che non optino esplicitamente per l’indennità di disoccupazione NASpI. L’ottenimento della prestazione è condizionato dal soddisfacimento di specifici requisiti contributivi e lavorativi, calcolati nel quadriennio (48 mesi) precedente la cessazione del rapporto.
I.2. Focus Normativo 2025: Misure Antielusive
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto disposizioni importanti in materia di ammortizzatori sociali, con una particolare attenzione alle misure antielusive nella fruizione della NASpI. Queste modifiche, in vigore dal 2025, rendono più stringente l’accesso all’indennità in specifiche situazioni di cessazione del rapporto.
Il nuovo requisito è diretto a contrastare fenomeni di licenziamento strumentale. Se la cessazione involontaria, per la quale si richiede la NASpI, è stata preceduta da una cessazione volontaria – come dimissioni o risoluzione consensuale – avvenuta nei dodici mesi precedenti, il richiedente deve dimostrare di aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione effettiva tra i due eventi lavorativi. Questa condizione è stata introdotta per neutralizzare l’effetto della precedente decisione volontaria. La norma chiarisce che la cessazione volontaria iniziale deve riferirsi a un rapporto a tempo indeterminato, mentre la successiva cessazione involontaria, che dà luogo alla richiesta di NASpI, può riguardare sia un rapporto a tempo indeterminato che a tempo determinato. La finalità di tale provvedimento è quella di prevenire i “licenziamenti simulati”, dove un lavoratore si dimette da un contratto stabile per essere riassunto brevemente e poi licenziato, accedendo così ai benefici di disoccupazione. L’imposizione di un periodo minimo di 13 settimane contributive tra i due eventi garantisce che il secondo rapporto di lavoro non fosse meramente strumentale all’ottenimento della prestazione.
II. Decorrenza della Prestazione e Obblighi di Condizionalità
II.1. Termini di Presentazione della Domanda e Decorrenza dell’Indennità
La domanda per l’ottenimento della NASpI deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La data di decorrenza, ovvero il giorno a partire dal quale il diritto all’indennità ha inizio, dipende strettamente dal momento in cui viene presentata la domanda:
- Presentazione tempestiva: Se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, l’indennità decorre a partire dal nono giorno, ossia dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione.
- Presentazione successiva: Se la domanda viene presentata oltre l’ottavo giorno, la NASpI decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda stessa.
Queste regole di decorrenza si applicano in modo uniforme anche nei casi in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta per licenziamento per giusta causa (o dimissioni per giusta causa).
II.2. Obblighi di Attivazione e Condizionalità
Il mantenimento del diritto alla NASpI è strettamente legato al rispetto degli obblighi di condizionalità e partecipazione attiva alla ricerca di un nuovo impiego. Il beneficiario è tenuto a sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso il Centro per l’Impiego (CPI) entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
A partire dalla data di inizio dell’indennità, l’INPS invia al beneficiario un SMS contenente l’invito ad accedere al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). L’accesso al portale SIISL è fondamentale e comporta l’obbligo di aggiornare i propri dati anagrafici e professionali, caricare o aggiornare il curriculum vitae e, soprattutto, sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD).
Questo rigido collegamento tra l’erogazione del sussidio e l’adesione alle piattaforme digitali di politica attiva (SIISL e PAD) rafforza il principio di condizionalità. L’indennità non è semplicemente un sussidio passivo, ma richiede un impegno costante nella ricerca di lavoro e nella partecipazione alle attività organizzate dai CPI. La mancata osservanza di questi obblighi può comportare sanzioni che vanno dalla sospensione alla revoca definitiva dell’indennità.
III. Metodologia di Calcolo dell’Importo Mensile
Il calcolo dell’importo mensile della NASpI è un processo basato sulla retribuzione media imponibile percepita dal lavoratore negli ultimi quattro anni.
III.1. Determinazione della Retribuzione Media Mensile di Riferimento (RMR)
La prima fase consiste nella determinazione della retribuzione media mensile di riferimento (RMR), necessaria per l’applicazione della formula di calcolo.
- Imponibile INPS Totale: Si somma l’ammontare totale della Retribuzione Imponibile ai fini previdenziali (INPS) percepita negli ultimi 48 mesi (quattro anni civili) che precedono la data di fine del rapporto di lavoro (o la fine del preavviso).
- Settimane Contributive: Si determina il numero totale di settimane di contribuzione effettiva all’interno dello stesso quadriennio.
- Calcolo RMR: La retribuzione media settimanale (ottenuta dividendo l’Imponibile Totale per le Settimane Contributive) viene convertita in Retribuzione Media Mensile di Riferimento (RMR) moltiplicando il valore settimanale per il coefficiente 4,33 (il numero medio di settimane in un mese).
III.2. Calcolo dell’Importo Base e Applicazione della Soglia
Una volta stabilita la RMR, l’importo mensile lordo della NASpI si determina applicando una formula differenziata, basata su una soglia di riferimento stabilita annualmente dall’INPS (per il 2025, il valore di riferimento è €1.436,61).
|
Situazione RMR |
Formula Applicata per Importo NASpI Mensile |
|---|---|
| Se RMR è inferiore o uguale a €1.436,61 | NASpI Mensile = RMR |
| Se RMR è superiore a €1.436,61 |
NASpI Mensile = €1.436,61 |
In ogni caso, l’importo mensile lordo erogato non può superare il massimale stabilito per l’anno. Per il 2025, il massimale mensile è fissato indicativamente a €1.562,82.
III.3. Il Meccanismo di Décalage (Riduzione Progressiva)
L’importo della NASpI non resta costante per tutta la durata della prestazione, ma subisce una riduzione progressiva del 3%, nota come décalage. Questa riduzione viene applicata sull’importo percepito nel mese precedente e non sull’importo originario.
La decorrenza di tale riduzione varia in base all’età del beneficiario al momento della cessazione del rapporto di lavoro:
- Lavoratori con età inferiore ai 55 anni: La riduzione del 3% opera a partire dal sesto mese di fruizione (dal 181° giorno).
- Lavoratori con età pari o superiore ai 55 anni: La riduzione del 3% è posticipata e opera a partire dall’ottavo mese di fruizione (dal 241° giorno).
L’introduzione del décalage posticipato per gli over 55 (novità introdotta con la Legge di Bilancio 2022) riflette la consapevolezza normativa riguardo alle maggiori difficoltà di ricollocazione dei lavoratori più anziani. Fornendo due mesi aggiuntivi di indennità a importo pieno, il legislatore fornisce una tutela mirata, mitigando l’impatto economico della disoccupazione prolungata in età avanzata.
- Tabella Sinottica: Casistiche Speciali, Cumulabilità e Decadenza
La NASpI è riconosciuta in tutti i casi di perdita involontaria dell’impiego. Tuttavia, esistono casistiche particolari legalmente equiparate alla perdita involontaria e stringenti regole sulla cumulabilità con altri redditi o prestazioni.
IV.1. Riconoscimento del Diritto in Casi Speciali
Il diritto alla NASpI è riconosciuto anche in alcune circostanze che non sono direttamente licenziamenti:
- Dimissioni per Giusta Causa.
- Dimissioni durante il Periodo di Maternità o Paternità.
- Risoluzione Consensuale in Sede Protetta: La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è considerata una cessazione involontaria e dà diritto alla NASpI solo se formalizzata in una sede protetta (ad esempio, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o sedi sindacali). Parimenti, il diritto è riconosciuto quando il lavoratore, a seguito di licenziamento, accetta l’offerta economica prevista dalla “conciliazione agevolata” (Art. 6 D. Lgs. 23/2015).
IV.2. Compatibilità, Incompatibilità e Decadenza
La fruizione della NASpI può essere sospesa o revocata in caso di nuovo impiego o in presenza di determinate prestazioni sociali.
