Rimborso chilometrico 2025: regole, deducibilità e novità per dipendenti e collaboratori, con esempi pratici e consigli operativi (Aggiornato alle Novità 2025)
1. Introduzione
Il rimborso dei costi chilometrici rappresenta una prassi aziendale diffusa in Italia, adottata dalle imprese per compensare i dipendenti e i collaboratori che utilizzano il proprio veicolo personale per effettuare spostamenti legati all’attività lavorativa. Sebbene comune, la gestione fiscale di tali rimborsi presenta notevoli complessità, disciplinate principalmente dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986). La corretta applicazione delle norme è fondamentale per garantire la deducibilità del costo per l’impresa e definire il trattamento fiscale per il soggetto percipiente.
La materia deve essere analizzata da una duplice prospettiva: da un lato, l’interesse dell’impresa a dedurre tali costi dal proprio reddito imponibile ai fini IRES (Imposta sul Reddito delle Società) o IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), riducendo così il carico fiscale; dall’altro, il trattamento fiscale in capo al dipendente o collaboratore che riceve il rimborso, il quale può configurarsi come reddito imponibile o come somma esclusa da tassazione. Un elemento cruciale di distinzione nella normativa riguarda la natura dello spostamento: le regole applicabili alle trasferte effettuate fuori dal comune in cui è situata la sede di lavoro differiscono significativamente da quelle previste per gli spostamenti all’interno del territorio comunale.
Il quadro normativo è stato oggetto di recenti e significative modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e da decreti correlati, come il D.Lgs. n. 192/2024 di riforma IRPEF-IRES. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto un requisito stringente di tracciabilità dei pagamenti per determinate categorie di spese di trasferta, condizionando sia la deducibilità per l’impresa sia la non imponibilità per il percipiente. Queste novità impongono alle aziende una revisione attenta delle proprie policy e procedure interne.
Il presente report si propone di fornire un’analisi completa e aggiornata della disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei costi chilometrici per dipendenti e diverse tipologie di collaboratori (lavoratori autonomi con partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi, etc.), integrando le ultime novità normative. Verranno esaminati i principi generali, le regole specifiche per ciascuna categoria di lavoratore, i limiti di deducibilità, gli adempimenti documentali, le differenze di trattamento ai fini IRES/IRPEF e IRAP, nonché i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è offrire uno strumento chiaro e operativo per la corretta gestione fiscale dei rimborsi chilometrici nel contesto italiano.
2. Principi Generali di Deducibilità dei Costi Aziendali
La deducibilità dei costi dal reddito d’impresa è subordinata al rispetto di principi fondamentali stabiliti dal TUIR, che trovano applicazione anche per le spese di trasferta e i rimborsi chilometrici.
Il cardine della deducibilità è il principio di inerenza, sancito dall’articolo 109, comma 5, del TUIR. Secondo tale principio, sono deducibili esclusivamente le spese e gli altri componenti negativi di reddito che si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa. In sostanza, un costo è deducibile solo se è correlato all’attività aziendale e sostenuto nell’interesse dell’impresa al fine di generare reddito. Questo principio rappresenta il primo vaglio per la deducibilità di qualsiasi costo, inclusi i rimborsi chilometrici. Anche qualora un rimborso rispetti i limiti specifici previsti dalla normativa (ad esempio, quelli legati alle tabelle ACI), la sua deducibilità può essere contestata se l’Agenzia delle Entrate dovesse ritenere la trasferta sottostante non inerente all’attività d’impresa. Ne consegue che la documentazione a supporto non deve solo giustificare l’importo del rimborso, ma anche e soprattutto dimostrare la finalità aziendale dello spostamento. La valutazione dell’inerenza richiede quindi un doppio livello di verifica: in primo luogo, la trasferta stessa deve essere funzionale all’attività d’impresa; in secondo luogo, il rimborso erogato deve rispettare le specifiche condizioni e limiti normativi.
Un altro principio generale è la necessità di una corretta documentazione a supporto del costo sostenuto. Sebbene i requisiti specifici varino a seconda della tipologia di spesa, la regola generale impone la conservazione di idonea documentazione probatoria. Questo aspetto è stato ulteriormente rafforzato dalle novità introdotte per il 2025, che legano strettamente la deducibilità di alcune spese (e la non imponibilità per il percipiente) all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili e alla conservazione della relativa prova.
Infine, è importante tenere presente che le regole di deducibilità possono differire ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Come verrà dettagliato nei paragrafi successivi, alcune spese deducibili ai fini IRES/IRPEF potrebbero non esserlo ai fini IRAP, o esserlo in misura differente.
3. Rimborso Chilometrico per i Dipendenti
La disciplina del rimborso chilometrico per i lavoratori dipendenti presenta specifiche regole sia per la determinazione dell’importo non imponibile in capo al lavoratore (Art. 51 TUIR) sia per i limiti di deducibilità in capo all’azienda (Art. 95 TUIR).
3.1 Condizioni Generali
Il trattamento fiscale di favore per i rimborsi chilometrici si applica, in linea generale, alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale in cui è ubicata la sede abituale di lavoro del dipendente. I rimborsi corrisposti per spostamenti all’interno del comune della sede di lavoro (trasferte comunali) concorrono, di norma, integralmente a formare il reddito imponibile del dipendente. L’azienda, tuttavia, può generalmente dedurre tali costi. Un’eccezione rilevante riguarda i rimborsi delle spese di trasporto pubblico sostenute nel comune, comprovate da idoneo titolo di viaggio (biglietto, ricevuta del vettore), che non concorrono a formare il reddito del dipendente.
Il rimborso chilometrico è previsto quando il dipendente viene autorizzato ad utilizzare un veicolo di sua proprietà o da lui preso a noleggio per effettuare una specifica trasferta di lavoro. L’autorizzazione non richiede necessariamente un atto formale preventivo, ma deve essere desumibile dalla documentazione interna dell’azienda (es. ordini di servizio, note spese approvate) che attesti la necessità dello spostamento e l’utilizzo del mezzo proprio.
3.2 Calcolo del Rimborso e Non Imponibilità per il Dipendente (Art. 51 TUIR)
L’articolo 51, comma 5, del TUIR stabilisce le condizioni per l’esclusione dal reddito imponibile del dipendente delle indennità chilometriche percepite per trasferte fuori dal comune.
Il riferimento principale per il calcolo dell’importo non tassabile è costituito dalle tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia (ACI). Queste tabelle, pubblicate annualmente (solitamente verso la fine di dicembre per l’anno successivo) sulla Gazzetta Ufficiale, forniscono il costo chilometrico di esercizio per diverse tipologie di autovetture e motoveicoli.
Per determinare il costo chilometrico (€/km) da utilizzare, è necessario identificare nelle tabelle ACI il modello specifico di veicolo utilizzato dal dipendente, considerando marca, modello, serie e tipo di alimentazione (benzina, gasolio, GPL, metano, ibrido, elettrico). Le tabelle ACI calcolano tale costo includendo diverse componenti, sia proporzionali all’utilizzo (carburante, pneumatici, manutenzione) sia non proporzionali (assicurazione RCA, tassa automobilistica, quota interessi e ammortamento capitale). Spesso il costo unitario fa riferimento a una percorrenza annua convenzionale (es. 15.000 km) , ma le tabelle possono prevedere costi differenziati per diverse fasce di percorrenza annua. Qualora il veicolo esatto non sia presente nelle tabelle, la Circolare Ministeriale n. 326/E del 1997 indica di fare riferimento al costo chilometrico di un modello con caratteristiche simili.
Il limite di non imponibilità per il dipendente è dato dall’importo risultante dalla moltiplicazione dei chilometri effettivamente percorsi per la trasferta lavorativa per il costo chilometrico unitario desunto dalle tabelle ACI per lo specifico veicolo utilizzato. Le somme rimborsate al dipendente entro questo limite non concorrono a formare il suo reddito imponibile. Qualsiasi importo erogato in eccedenza rispetto a tale calcolo è invece considerato reddito di lavoro dipendente e, come tale, assoggettato a tassazione e contribuzione. È importante notare che questo limite di non imponibilità per il dipendente è legato al costo ACI dell’auto effettivamente utilizzata, il che potrebbe consentire rimborsi non tassati più elevati se viene impiegata un’auto con un costo ACI maggiore, sempre che l’azienda acconsenta a rimborsare tale importo. Questa caratteristica differenzia il limite di non imponibilità per il dipendente dal limite di deducibilità per l’azienda, come si vedrà in seguito.
Esiste una regola specifica riguardante il punto di partenza della trasferta. Se il dipendente inizia il viaggio dalla propria abitazione anziché dalla sede di lavoro, e la distanza tra abitazione e destinazione è superiore a quella tra sede di lavoro e destinazione, il rimborso chilometrico non imponibile è calcolato sulla base della distanza più breve (sede-destinazione). L’eventuale eccedenza rimborsata sulla base della distanza maggiore concorre a formare il reddito del dipendente. Inoltre, il tragitto casa-lavoro abituale non è considerato trasferta ai fini del rimborso chilometrico esente; eventuali indennità corrisposte per tale tragitto sono generalmente imponibili , fatta eccezione per i lavoratori privi di una sede fissa di lavoro (es. trasfertisti).
3.3 Limiti di Deducibilità per l’Impresa (Art. 95 TUIR)
L’articolo 95, comma 3, del TUIR stabilisce i limiti entro cui l’impresa può dedurre, ai fini IRES/IRPEF, i rimborsi chilometrici corrisposti ai dipendenti per trasferte fuori dal comune con utilizzo di veicolo proprio o noleggiato.
Il limite fondamentale per la deducibilità aziendale è legato alla potenza fiscale del veicolo, espressa in cavalli fiscali (CVF). Il costo rimborsato è deducibile solo fino al costo di percorrenza, desunto dalle tabelle ACI, relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali se alimentati a benzina, o non superiore a 20 cavalli fiscali se alimentati a gasolio. Per applicare questo limite, l’azienda deve consultare le specifiche tabelle ACI che riportano i costi chilometrici per veicoli con esattamente 17 CVF (benzina) e 20 CVF (diesel).
La parte del rimborso chilometrico che eccede il costo calcolato sulla base del limite dei 17/20 CVF è indeducibile ai fini IRES/IRPEF per l’impresa. Questo avviene anche se l’intero importo rimborsato era non imponibile per il dipendente (perché calcolato sulla base del costo ACI di un’auto più potente ma entro i limiti di CVF). Tale eccedenza indeducibile deve essere oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi dell’impresa. Questo limite dei 17/20 CVF funge da meccanismo anti-abuso, volto a prevenire la deduzione di costi eccessivi derivanti dall’utilizzo di veicoli di lusso o di alta potenza per trasferte aziendali, standardizzando il costo deducibile a quello di veicoli considerati “normali” dal legislatore.
Si noti che alcune fonti indicano l’assenza di limiti specifici di CVF per i veicoli elettrici, il che potrebbe implicare una deducibilità basata sul loro costo ACI effettivo. Tuttavia, data la continua evoluzione normativa, è consigliabile verificare eventuali aggiornamenti o chiarimenti ufficiali su questo punto.
Può verificarsi una situazione di “doppia penalizzazione” fiscale se l’importo rimborsato supera sia il limite di non imponibilità per il dipendente (costo ACI dell’auto effettiva) sia il limite di deducibilità per l’azienda (costo ACI 17/20 CVF). In tal caso, l’eccedenza rispetto al costo ACI dell’auto effettiva è tassata in capo al dipendente, mentre l’eccedenza rispetto al costo ACI 17/20 CVF è indeducibile per l’azienda. Una corretta policy di rimborso dovrebbe mirare ad allinearsi ad entrambi i limiti per ottimizzare l’efficienza fiscale.
3.4 Trattamento ai fini IRAP
Una differenza significativa rispetto al trattamento IRES/IRPEF riguarda l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). I rimborsi chilometrici determinati sulla base delle tariffe ACI sono, di norma, indeducibili ai fini IRAP. Le imprese devono quindi considerare questo aspetto nella determinazione della base imponibile IRAP.
3.5 Documentazione Necessaria
Per garantire la non imponibilità per il dipendente e la deducibilità (nei limiti visti) per l’azienda, è indispensabile predisporre e conservare un’adeguata documentazione.
Elemento centrale è la nota spese compilata dal dipendente. Questo documento deve riportare dettagliatamente le informazioni relative alla trasferta: dati del dipendente, data e motivo dello spostamento, luoghi di partenza e arrivo, chilometri totali percorsi, tipo e targa del veicolo utilizzato, calcolo del rimborso spettante sulla base della tariffa ACI applicabile.
È fondamentale che l’azienda possa dimostrare la veridicità dei chilometri percorsi e la loro stretta correlazione con l’attività lavorativa (inerenza). Sebbene non sia richiesta un’autorizzazione formale preventiva , l’azienda deve conservare tutta la documentazione utile a supportare il calcolo e la giustificazione della trasferta. Ciò può includere ordini di servizio interni, lettere di incarico, conferme di appuntamenti con clienti/fornitori, documenti di trasporto merci, relazioni di intervento, etc., che colleghino inequivocabilmente lo spostamento all’attività aziendale. Una lettera di incarico o una chiara policy aziendale che autorizzi l’uso del mezzo proprio, pur non essendo obbligatoria ex lege, costituisce una best practice che rafforza il supporto documentale in caso di controlli.
Infine, i rimborsi spese, anche se esenti da tassazione per il dipendente, devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro (LUL).
La predisposizione di una documentazione completa e rigorosa è essenziale non solo per la compliance formale, ma soprattutto per sostenere la deducibilità del costo e la non imponibilità del rimborso in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’onere della prova ricade sull’azienda, che deve essere in grado di dimostrare sia l’inerenza della trasferta sia la correttezza del calcolo del rimborso.
3.6 Impatto della Tracciabilità (Novità 2025)
Le nuove regole sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2025, impongono l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito/debito, bonifici, assegni, etc.) come condizione per la deducibilità (per l’azienda) e la non imponibilità (per il dipendente) di determinate spese di trasferta rimborsate analiticamente. Queste regole riguardano esplicitamente le spese di vitto, alloggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (es. taxi, NCC).
Tuttavia, diverse interpretazioni suggeriscono che i rimborsi chilometrici basati sulle tariffe ACIpotrebbero essere esclusi da questo specifico obbligo di tracciabilità. La logica sottostante è che tali rimborsi non rappresentano un ristoro analitico di singole spese sostenute e documentate dal dipendente (come un pasto o una corsa in taxi), ma un’indennità forfettaria calcolata su base chilometrica secondo tariffe standard che coprono una pluralità di costi (usura, carburante, assicurazione, etc.). Se questa interpretazione fosse confermata ufficialmente, il rimborso chilometrico ACI rimarrebbe non imponibile per il dipendente (nei limiti dell’auto effettiva) e deducibile per l’azienda (nei limiti dei 17/20 CVF) anche senza la necessità di dimostrare che i costi sottostanti (es. carburante acquistato dal dipendente) siano stati pagati con mezzi tracciabili. Il pagamento del rimborso stesso dall’azienda al dipendente (es. tramite bonifico in busta paga) dovrebbe comunque avvenire con modalità tracciate.
Questa potenziale esclusione semplificherebbe notevolmente la gestione dei rimborsi chilometrici rispetto ad altre spese di trasferta. Tuttavia, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, è necessaria la massima prudenza. Le aziende dovrebbero monitorare attentamente eventuali future circolari o risoluzioni che affrontino specificamente questo punto, poiché un’interpretazione errata potrebbe comportare rischi fiscali significativi.
4. Rimborso Chilometrico per i Collaboratori
La gestione dei rimborsi chilometrici per i collaboratori esterni all’azienda presenta un quadro normativo più eterogeneo rispetto ai dipendenti, con differenze sostanziali a seconda della tipologia di rapporto di collaborazione e del regime fiscale del collaboratore stesso. Le recenti riforme fiscali del 2025 hanno ulteriormente modificato questo scenario, in particolare per i lavoratori autonomi.
4.1 Tipologie di Collaboratori
È fondamentale distinguere tra le principali categorie di collaboratori non dipendenti:
4.2 Trattamento Fiscale per l’Impresa Committente
In generale, i costi sostenuti dall’impresa committente per avvalersi dell’opera di collaboratori esterni sono deducibili dal reddito d’impresa se rispettano il principio di inerenza. Tuttavia, il trattamento specifico del rimborso delle spese chilometriche dipende dalla natura del rimborso e dalla tipologia di collaboratore.
Una distinzione cruciale va fatta tra rimborso spese analitico e compenso omnicomprensivo.
Per i Co.co.co., essendo i loro redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, si applicano per l’azienda committente i limiti di deducibilità previsti dall’Art. 95, comma 3, del TUIR per le spese di vitto e alloggio sostenute in trasferta fuori comune (Euro 180,76 al giorno in Italia, Euro 258,23 all’estero). Anche per i rimborsi chilometrici corrisposti ai Co.co.co., l’azienda dovrebbe applicare il limite di deducibilità basato sui 17/20 CVF, analogamente a quanto avviene per i dipendenti.
Per i lavoratori autonomi con Partita IVA, se le spese rimborsate analiticamente sono considerate parte del loro compenso imponibile (come avveniva generalmente prima del 2025), l’azienda committente deduce il costo come servizio. Tuttavia, se tali spese sono soggette a limiti di deducibilità per il professionista (es. 75% per vitto e alloggio, con ulteriore cap al 2% dei compensi annui ), ciò non influisce direttamente sulla deducibilità per l’azienda committente, che deduce l’intero importo fatturato come costo del servizio.
Le novità introdotte dal 2025 (D.Lgs. 192/2024) hanno modificato l’Art. 54 del TUIR per i lavoratori autonomi in regime ordinario. Se un professionista riaddebita analiticamente al committente spese di viaggio, vitto o alloggio sostenute (in nome proprio ma per conto del committente) e pagate con mezzi tracciabili, tali somme non costituiscono più reddito per il professionista e non sono da lui deducibili. Per l’azienda committente, la somma pagata al professionista a titolo di rimborso di queste spese analitiche rappresenta comunque un costo. La sua deducibilità dovrebbe seguire la natura della spesa originaria (es. costo per trasferta). Inoltre, l’Art. 95, comma 3-bis del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, specifica che i rimborsi analitici corrisposti ai lavoratori autonomi per spese di vitto, alloggio e trasporto non di linea sono deducibili per l’impresa committente solo se i relativi pagamenti (presumibilmente, quelli effettuati dal collaboratore) sono avvenuti con mezzi tracciabili. L’applicabilità di questa regola ai rimborsi chilometrici ACI richiede chiarimenti.
4.3 Trattamento Fiscale per il Collaboratore
Il trattamento fiscale del rimborso chilometrico varia significativamente in capo al collaboratore.
4.4 Documentazione e Fatturazione
La documentazione richiesta varia:
5. Analisi Comparativa: Dipendenti vs. Collaboratori
Le differenze nel trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici tra dipendenti e diverse categorie di collaboratori sono significative e richiedono un’attenta analisi per garantire la corretta applicazione delle norme. La tabella seguente sintetizza le principali distinzioni, tenendo conto delle novità in vigore dal 2025.
Tabella 5.1: Confronto Riepilogativo Trattamento Rimborsi Chilometrici (Post-2025)
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Caratteristica |
Dipendente |
Co.co.co. |
Autonomo (Regime Ordinario) |
Autonomo (Regime Forfettario) |
Collaboratore Occasionale |
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Base Normativa TUIR |
Art. 51 (percettore), Art. 95 (azienda) |
Art. 50/51 (percettore), Art. 95 (azienda) |
Art. 54 (percettore), Art. 95/109 (azienda) |
Art. 54 / L. 190/2014 (percettore), Art. 109 (azienda) |
Art. 67 (percettore), Art. 109 (azienda) |
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Base Calcolo (Non Imponibilità Percettore – Fuori Comune) |
Tabelle ACI (veicolo effettivo) |
Tabelle ACI (veicolo effettivo) |
Se rimborso analitico: incerto se ACI o costo effettivo. Se compenso: non applicabile. |
Non applicabile (se considerato compenso) / Incertezza post-2025 se applicabile Art. 54. |
Generalmente non applicabile (salvo eccezione Ris. 49/E/2013) |
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Imponibilità Percettore (Rimborso ACI – Fuori Comune) |
No (fino a costo ACI veicolo effettivo) |
No (fino a costo ACI veicolo effettivo) |
Se rimborso analitico: incerto se esente post-2025. Se compenso: Sì. |
Sì (se considerato compenso) / Incertezza post-2025 se applicabile Art. 54. |
Sì (con ritenuta 20%), salvo eccezione Ris. 49/E/2013. |
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Deducibilità Azienda (IRES/IRPEF Limite) |
Sì (fino a costo ACI 17/20 CVF) |
Sì (fino a costo ACI 17/20 CVF) |
Sì (come costo servizio/compenso) |
Sì (come costo servizio/compenso) |
Sì (come costo servizio/compenso) |
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Deducibilità Azienda (IRAP) |
No |
No |
Sì (secondo regole IRAP costo servizi/personale) |
Sì (secondo regole IRAP costo servizi/personale) |
Sì (secondo regole IRAP costo servizi/personale) |
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Documentazione Necessaria |
Nota spese dettagliata, prova km/scopo |
Nota spese dettagliata, prova km/scopo |
Fattura, documentazione km/scopo, eventuale prova spesa originaria (post-2025) |
Fattura, documentazione km/scopo |
Ricevuta, documentazione km/scopo |
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Impatto Tracciabilità 2025 (su Rimborso ACI) |
Probabilmente escluso dall’obbligo sulla spesa originaria (da confermare) |
Probabilmente escluso dall’obbligo sulla spesa originaria (da confermare) |
Incertezza sull’applicabilità dell’obbligo sulla spesa originaria e sulla natura del rimborso (analitico vs compenso) |
Incertezza sull’applicabilità dell’obbligo sulla spesa originaria e sulla natura del rimborso |
Non direttamente applicabile (rimborso è compenso) |
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Impatto Tracciabilità 2025 (su Spese Analitiche Vitto/Alloggio/Taxi) |
Sì (pagamento tracciabile richiesto per non imponibilità/deducibilità) |
Sì (pagamento tracciabile richiesto per non imponibilità/deducibilità) |
Sì (pagamento tracciabile richiesto per non imponibilità/non deducibilità per autonomo e deducibilità per azienda) |
Incertezza sull’applicabilità della nuova disciplina |
Non direttamente applicabile (spese sono costi dell’autonomo) |
Nota: Le voci contrassegnate con “incertezza” o “da confermare” richiedono chiarimenti ufficiali dall’Agenzia delle Entrate.
Questa tabella evidenzia come, nonostante l’obiettivo comune di rimborsare i costi di trasporto, le implicazioni fiscali varino notevolmente. I Co.co.co. sono spesso allineati ai dipendenti, mentre i lavoratori autonomi seguono percorsi distinti, ulteriormente complicati dalle riforme del 2025 e dalle specificità del regime forfettario. La corretta qualificazione del rapporto di lavoro è quindi il primo passo indispensabile per una gestione fiscale adeguata.
6. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e Prassi Amministrativa
L’interpretazione e l’applicazione pratica delle norme sui rimborsi spese, inclusi quelli chilometrici, sono state oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel corso degli anni, attraverso circolari, risoluzioni e risposte a interpelli. Questi documenti forniscono indicazioni operative preziose, sebbene alcuni aspetti necessitino di aggiornamenti alla luce delle recenti modifiche normative.
Tra i documenti di prassi più rilevanti si segnalano:
Nonostante la ricchezza della prassi esistente, le significative novità introdotte a partire dal 2025 rendono necessari nuovi e urgenti chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, sono attese indicazioni precise su:
Fare affidamento esclusivamente sulla prassi pre-2025 per interpretare le nuove norme comporta rischi significativi. Le aziende e i professionisti devono quindi monitorare attentamente la pubblicazione di nuove circolari o risoluzioni e, nel frattempo, adottare un approccio prudente nella gestione di queste fattispecie.
7. Sintesi Operativa e Raccomandazioni per l’Impresa
Per gestire correttamente e in modo fiscalmente efficiente i rimborsi chilometrici a dipendenti e collaboratori, le imprese dovrebbero adottare un approccio strutturato, basato sui seguenti punti chiave e azioni raccomandate:
Raccomandazioni Operative Aggiuntive:
L’introduzione dei requisiti di tracciabilità e le modifiche al trattamento dei rimborsi per gli autonomi rendono indispensabile un riesame proattivo dei processi aziendali. Un approccio basato sulla digitalizzazione e su controlli interni più stringenti può mitigare i rischi di non conformità e le potenziali conseguenze fiscali negative, come la doppia tassazione (costo indeducibile per l’azienda e reddito imponibile per il lavoratore).
8. Conclusione
La disciplina fiscale italiana relativa ai rimborsi dei costi chilometrici per dipendenti e collaboratori è complessa e stratificata, richiedendo un’attenta navigazione tra diverse disposizioni del TUIR e la prassi amministrativa. La corretta gestione di questi rimborsi è cruciale per le imprese al fine di ottimizzare la deducibilità dei costi e per i lavoratori al fine di assicurare il corretto trattamento fiscale delle somme percepite.
I principi cardine rimangono l’inerenza della spesa all’attività d’impresa e la necessità di una documentazione probatoria adeguata. Per i dipendenti (e spesso per i Co.co.co.), il riferimento alle tabelle ACI è fondamentale per determinare sia il limite di non imponibilità (basato sul veicolo effettivo) sia il limite di deducibilità per l’impresa (parametrato ai 17/20 CVF). Per i lavoratori autonomi, il trattamento è più variegato e significativamente influenzato dalle riforme del 2025, che hanno introdotto la neutralità fiscale per i rimborsi analitici tracciabili nel regime ordinario, lasciando però aperte questioni interpretative cruciali, soprattutto riguardo ai rimborsi chilometrici ACI e all’applicazione ai contribuenti forfettari.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, in particolare l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per determinate spese di trasferta, impongono alle aziende un adeguamento tempestivo delle proprie procedure interne. La mancata conformità può comportare l’indeducibilità del costo per l’impresa e l’imponibilità del rimborso per il lavoratore.
In questo contesto normativo in evoluzione, caratterizzato da alcune aree di incertezza che attendono chiarimenti ufficiali dall’Agenzia delle Entrate (in primis, l’esatta portata delle nuove regole per i forfettari e l’applicabilità della tracciabilità ai rimborsi ACI), è fondamentale per le imprese adottare un approccio proattivo e prudente. Si raccomanda vivamente alle aziende di consultare i propri consulenti fiscali per verificare la conformità delle proprie policy e procedure alla normativa vigente e per ricevere assistenza nell’interpretazione delle novità e nella gestione delle casistiche specifiche. Una gestione informata e compliance-oriented dei rimborsi chilometrici è essenziale per evitare contestazioni fiscali e ottimizzare la posizione fiscale dell’impresa e dei suoi collaboratori.
Fonti usate nel report




