NOVITA’ RIGUARDANTI LA FATTURA ELETTRONICA 2021
A tutti gli assistiti
A seguito di molteplici provvedimenti degli ultimi mesi, provvediamo a riepilogare una serie di variazioni riguardanti il tema delle fatture elettroniche entranti in vigore dal 01/01/2021.
Nuovi codici tipo documento e nuovi codici natura operazione
Entrano in vigore oltre che nuove specifiche tecniche che riguardano il formato Xml della fattura elettronica, argomento che non interessa gli utenti ma i produttori dei software per l’invio delle fatture, anche variazioni riguardanti il codice tipo-documento (codice TD) e il codice natura Iva dell’operazione (codice N). Essi riguardano soprattutto i casi nei quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, ecc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate. Si comunica che detti nuovi codici saranno immediatamente utilizzati dal nostro studio per gli assistiti per i quali procediamo noi all’emissione delle fatture elettroniche. Per gli altri, in calce alla presente circolare, elenchiamo i nuovi codici in uso.
Al via dal 01.01.2021 l’obbligo generalizzato di adozione del Registratore Telematico
Esaurito il semestre di proroga previsto dall’articolo 140 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), parte dal 1° gennaio 2021 l’obbligo per i commercianti al minuto di provvedere all’acquisto e attivazione del Registratore Telematico (RT). Su tale argomento sono tuttavia in corso una serie di discussioni, per i quali riteniamo necessario inviare una circolare a parte.
Parte dal 01.01.2021 l’obbligo telematico per i corrispettivi dei benzinai di piccole dimensioni
Si completa, dal 2021, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi riguardanti le cessioni poste in essere dai distributori di carburante.
Dopo le partenze dell’obbligo che hanno interessato i distributori di carburante di grandi (dal 01.01.2020) e medie (dal 01.09.2020) dimensioni, è scattato dallo scorso 1° gennaio 2021, anche per gli impianti che hanno erogato una quantità fino a 1,5 milioni di litri, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Si ricorda che la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi in argomento è stabilita:
- entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale;
- entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile.
Parte dal 01.01.2021 la procedura di liquidazione dell’imposta di bollo virtuale sulle FE
È partita dal 1° gennaio 2021 anche la nuova procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con la quale l’Agenzia delle entrate potrà verificare la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.
Sulla base dei dati in proprio possesso, l’Agenzia procede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo SdI “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta”;
Il cedente/prestatore o intermediario delegato vengono informati con modalità telematiche entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre;
Laddove l’interessato ritenga che, in relazione a una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo.
Inoltre, con il Decreto MEF 04.12.2020 è stato previsto, sempre con decorrenza 1° gennaio 2021, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Per effetto delle nuove previsioni viene quindi stabilito che il pagamento dell’importo dovuto, relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell’imposta dovuta, invece, sulle fatture elettroniche relative al secondo trimestre solare deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo.
Le nuove scadenze 2021 dell’imposta di bollo sulle FE
1° trimestre 31 maggio 2021
2° trimestre 30 settembre 2021
3° trimestre 30 novembre 2021
4° trimestre 28 febbraio 2022
Nuovo rinvio a febbraio/marzo 2021 per la lotteria degli scontrini
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 141 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) la cosiddetta “lotteria degli scontrini” avrebbe dovuto trovare applicazione, dopo diverse proroghe, già dallo scorso 1° gennaio 2021.
È invece con il recente D.L. 183/2020 (il cosiddetto “Milleproroghe”) che si rimanda ad un Provvedimento congiunto tra Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle entrate, da emanarsi entro e non oltre il prossimo 1° febbraio 2021, al fine di prevedere:
- la definizione delle modalità di estrazione e dell’entità dei premi messi in palio;
- la definizione delle disposizioni necessarie all’avvio della lotteria.
Sempre con il citato decreto Milleproroghe viene conseguentemente differito al 1° marzo 2021 il termine a partire dal quale i consumatori potranno segnalare la mancata acquisizione del codice lotteria da parte degli esercenti (si tratta di un fastidioso strumento di delazione fortemente criticato dall’opinione pubblica che il legislatore ha tuttavia deciso di mantenere).
Da ultimo, con la recente Legge di Bilancio per l’anno, si è prevista la limitazione della partecipazione al concorso a premi ai soli acquisti effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico.
I nuovi codici “natura dell’operazione”
Come innanzi anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica.
Tra le novità troviamo i nuovi codici dettaglio relativi alla “natura” dell’operazione, il cui utilizzo, come detto, è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio, pena lo scarto del file della fattura. Non è più possibile, pertanto, utilizzare i codici generici N2, N3 o N6, che identificavano un’operazione non soggetta ad Iva ma si devono utilizzare i codici dettagliati quali previsti dalle nuove Specifiche tecniche.
Interessano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, in merito all’utilizzo delle nuove codifiche.
N2.1 Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972
Il codice N2.1 deve essere utilizzato per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972.
Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6 bis, lett. a), deve essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 “Tipo dato” del blocco 2.2.1.16 “altri dati gestionali”.
N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi
Il codice N2.2 va utilizzato dai contribuenti in regime forfettario o in tutti i casi in cui un soggetto Iva non è obbligato ad emettere fattura, ad esempio per le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972).
N3.1 – Operazioni non imponibili – esportazioni
Il codice N3.1 va utilizzato per le esportazioni di beni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), b) e b- bis), D.P.R. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:
- le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
- le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE (articolo 50-bis, comma 4, lett. g, D.L. 331/1993).
N3.2 – Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
Il codice N3.2 va utilizzato nel caso di cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993, quali ad esempio:
- le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo appartenente ad altro Stato UE in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo;
- le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo nazionale in caso di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato UE ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione;
- le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato UE (articolo 50-bis, co. 4, lett. f, D.L. 331/1993);
- le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34;
- le operazioni di cui all’articolo 58, comma 1, L. 331/1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato Ue a cura o a nome del cedente nazionale.
N3.3 – Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
Il codice N3.3 va utilizzato nel caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.
N3.4 – Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
Il codice N3.4 va utilizzato nel caso di operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali quelle di cui all’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972 (ad esempio, le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 D.P.R. 633/1972 (ad esempio per i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.
N3.5 – Operazioni non imponibili – non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento
Il codice N3.5 va utilizzato per le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento e anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond, ad esempio, nelle operazioni con tipologie di documento:
- TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
- TD23: estrazione beni da Deposito Iva introdotti ai sensi dell’articolo 50, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993.
N3.6 – Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
Il codice N3.6 va utilizzato nei seguenti casi:
- cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE di cui all’articolo 38- quater, comma 1, D.P.R. 633/1972;
- le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all’articolo 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lett. e ed h, D.L. 331/1993);
- i trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro (articolo 50-bis, comma 4, lett. i, D.L. 331/1993);
- dal cessionario nelle operazioni con tipologie di documento:
- TD18: in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito Iva;
- TD19: in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito Iva, oppure di acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito Iva.
N6.1 – Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
Il codice N6.1 va utilizzato nel caso di cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972.
N6.2 – Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
Il codice N6.2 va utilizzato per le cessioni di oro e argento puro.
N6.3 – Inversione contabile – subappalto nel settore edile
Il codice N.6.3 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972.
N6.4 – Inversione contabile – cessione di fabbricati
Il codice N6.4 va utilizzato nel caso di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972.
N6.5 – Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
Il codice N6.5 va utilizzato nel caso di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972.
N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
Il codice N6.6 va utilizzato nel caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. c), D.P.R. 633/1972.
N6.7 – Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
Il codice N6.7 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972.
N6.8 – Inversione contabile – operazioni settore energetico
Il codice N6.8 va utilizzato nel caso di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. 633/1972.
N6.9 – Inversione contabile – altri casi
Il codice N6.9 va utilizzato per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile. Tale codice non deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1.
A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Grazie dell’attenzione e distinti saluti